COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121 DEL 16/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL Sig. COLLOVIGH Lorenzo (Dirigente ASD TRICESIMO Campionato Giovanissimi Regionali) avverso il provvedimento di l’inibizione fino al 21 giugno 2016, in C.U. n. 109del 21.04.2016

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121 DEL 16/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL Sig. COLLOVIGH Lorenzo (Dirigente ASD TRICESIMO Campionato Giovanissimi Regionali) avverso il provvedimento di l’inibizione fino al 21 giugno 2016, in C.U. n. 109del 21.04.2016 Con tempestivo reclamo il Dirigente dell’ASD TRICESIMO impugnava il provvedimento assunto nei suoi confronti dal GST come segue: “delibera l’inibizione fino al 21 giugno 2016 nei confronti del sig. COLLOVIGH Lorenzo (Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Tricesimo), ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S., per il comportamento caratterizzato da insulti tenuto, dopo la fine della gara, verso l’arbitro e per aver disatteso l’obbligo di protezione e assistenza nei confronti di quest’ultimo contemplato dall’art. 65 N.O.I.F.”. Il reclamo presenta una situazione di fatto differente rispetto a quella refertata dall’arbitro, che addebita allo stesso direttore di gara la provocazione che avrebbe scaturito la contestazione del gruppo di tifosi e, in particolare, del Dirigente accompagnatore. Allega una serie di dichiarazioni di asseriti testimoni, che non può trovare rilievo in questa sede perché incompatibile con il principio dettato dall’art. 35/2.1 CGS, per cui “I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara”. Chiede una altrettanto inammissibile audizione del direttore di gara su un capitolo di prova, che peraltro la Corte Sportiva ritiene irrilevante. L’unico passaggio certamente compatibile con la logica della descrizione refertata è rappresentato dall’aspetto temporale in cui si sono svolte le contestazioni nel dopo gara, che l’arbitro afferma essersi prolungate per (interminabili) tre/cinque minuti, troppo lunghi per essere veri, mentre il ricorrente le racchiude in pochi secondi, essendo probabile che il direttore di gara possa aver vissuto una situazione psicologica di aberrazione temporale nella situazione inaspettata di forte contestazione verbale di tre o quattro tifosi ospiti nel dopo partita, oltre al Dirigente Collovigh, condita da offese di natura razziale. In termini di diritto il reclamante ha presentato un’interessante osservazione in ordine alla portata dell’art. 65 NOIF, che di per sé merita piena condivisione, ma che non può incidere in termini favorevoli sulla quantificazione della sanzione. Né il fatto che la Società ospitante sia andata esente da sanzione ex art. 65 NOIF dal GST ha rilievo esimente od attenuante in ordine alla condotta del Dirigente tricesimano. Per abile strategia difensiva, il reclamante ha infatti privilegiato la sua critica, condivisa da questa Corte Sportiva, al richiamo dell’art. 65 NOIF, ed ha sottratto attenzione alla chiara portata della motivazione del GST, che nettamente esprime “rilevato nella suddetta circostanza il comportamento del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Tricesimo, il quale non solo ha disatteso l’obbligo di assicurare assistenza e protezione all’arbitro (art. 65 N.O.I.F.) e di far desistere i citati sostenitori dal sopradescritto loro comportamento, ma ha addirittura istigato gli stessi ad insultare il direttore di gara, oltre ad insultarlo lui stesso”. Come espone nettamente l’arbitro a referto, con dichiarazione fonte di prova privilegiata, infatti, alla sua vista all’uscita dagli spogliatoi il Dirigente non si è limitato ad omettere assistenza in violazione dell’art. 65 NOIF, ma si è reso artefice in proprio di insulti diretti, ed ha “incitato” i tifosi del Tricesimo a minacciare ed insultare con offese che sono trascese nella deriva razzista il direttore di gara. In sede di supplemento del referto, l’arbitro ha ribadito di aver ricevuto quegli insulti a sfondo razzista dai tifosi del Tricesimo, “istigati” dal medesimo accompagnatore ufficiale. Il direttore di gara, quindi, ha descritto una condotta “attiva” dell’accompagnatore, quale leader del gruppo di tifosi, e non certo la mera condotta omissiva contemplata dall’art. 65 NOIF. In altri termini, il fatto di aver disatteso l’obbligo di protezione e assistenza nei confronti dell’arbitro, descritto in motivazione, non è altro che il contraltare della condotta attiva contestata al tesserato. L’ipotizzata condotta provocatoria o comunque gravemente irriguardosa del medesimo direttore di gara nel frangente verso i sostenitori della squadra ospite, sconfitta sul campo, mancando in questa sede fonti probanti, non può trovare spazio e comunque non potrebbe attenuare la sanzione. P.Q.M. La C.S.A. FVG ritiene infondato il reclamo e dispone perché sia trattenuta la relativa tassa.
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