COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121 DEL 16/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD TRICESIMO (Campionato Giovanissimi Regionali) avverso i provvedimenti assunti dal GST in relazione alla gara del 17.04.2016 Comunale Fontanafredda/ TRICESIMO in C.U. n. 109del 21.04.2016

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121 DEL 16/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA ASD TRICESIMO (Campionato Giovanissimi Regionali) avverso i provvedimenti assunti dal GST in relazione alla gara del 17.04.2016 Comunale Fontanafredda/ TRICESIMO in C.U. n. 109del 21.04.2016 Con tempestivo reclamo la ASD TRICESIMO impugnava i provvedimenti assunti dal GST come seguono: “delibera, ai sensi dell’art. 11, punto 3, C.G.S. e dell’art. 18, punto 1, lett. e) C.G.S., di sanzionare l’A.S.D. TRICESIMO con l’obbligo di disputare una gara interna, valevole per il Campionato Regionale “Giovanissimi”, con i settori dell’impianto sportivo privi di spettatori, per il comportamento discriminatorio comportante offesa per motivi di origine etnica tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro; - dispone, ai sensi dell’art. 16, punto 2bis, del C.G.S. che, trattandosi di prima violazione del citato art. 11, punto 3, C.G.S., l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione; - delibera l’inibizione fino al 21 giugno 2016 nei confronti del sig. COLLOVIGH Lorenzo (Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Tricesimo), ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S., per il comportamento caratterizzato da insulti tenuto, dopo la fine della gara, verso l’arbitro e per aver disatteso l’obbligo di protezione e assistenza nei confronti di quest’ultimo contemplato dall’art. 65 N.O.I.F.; - delibera, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) C.G.S. e dell’art. 4, punto 3, C.G.S. di comminare l’ammenda di € 200,00 nei confronti dell’A.S.D. Tricesimo per il comportamento ingiurioso tenuto dai propri sostenitori, dopo la fine della gara, nei confronti dell’arbitro (responsabilità oggettiva)”. Il reclamo di per sé può sintetizzarsi in una critica a una specifica condotta dell’arbitro nel dopo gara e nella negazione dei fatti emergenti dal rapporto di gara riguardo alla condotta del dirigente tricesimano. Richiamato l’art. 35/2.1 CGS, per cui “I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara”, una mera contestazione della verità del rapporto resta inammissibile. Per lo stesso principio restano inammissibili le richieste istruttorie di audizione di testimoni sulla errata percezione da parte dell’arbitro dei fatti refertati. P.Q.M. La C.S.A. FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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