COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121 DEL 16/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO del dirigente sig. DAPIT Rudy della società A.S.D. MOIMACCO CALCIO (Allievi Provinciale) in merito alla squalifica fino al 31.01.2017 (in C.U. n°60 del 04.05.2016).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 121 DEL 16/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO del dirigente sig. DAPIT Rudy della società A.S.D. MOIMACCO CALCIO (Allievi Provinciale) in merito alla squalifica fino al 31.01.2017 (in C.U. n°60 del 04.05.2016). Con tempestivo reclamo il dirigente dell’ASD MOIMACCO CALCIO sig. Rudy DAPIT impugnava la decisione assunta dal G.S.T. a suo carico per la squalifica fino al 31.01.2017 “perché, allontanato dal terreno di gioco per eccessive proteste nei confronti dell'arbitro a seguito di una decisione dello stesso, alla notifica del provvedimento entrava di 2-3 metri sul terreno di gioco sbracciandosi e protestando veementemente nei confronti dell'arbitro e scagliandogli addosso la bandierina che teneva in mano, colpendolo all'altezza della spalla destra pur senza causargli conseguenze significative. Si allontanava quindi dal terreno di gioco proferendo frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Una volta uscito dal recinto di gioco perseverava nel proferire espressioni ingiuriose all'indirizzo del direttore di gara fino al termine della partita.” La CSA, preliminarmente, deve valutare l’ammissibilità del reclamo proposto dal dirigente Rudy DAPIT. Per giurisprudenza costante di questa Corte Sportiva, la semplice negazione dei fatti iscritti a referto si scontra frontalmente con il principio essenziale della giustizia sportiva, dettato dall’art. 35/1.1 CGS: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. È perfettamente inammissibile presentarsi avanti alla Giustizia Sportiva con motivi quali quelli adottati dalla reclamante: “alla notifica del provvedimento non sono entrato assolutamente in campo di 2-3 metri sul terreno di gioco, ma rimanevo sulla linea di campo”, “la bandierina non è stata assolutamente scagliata contro il direttore di gara ma appoggiata sulla spallaAin segno di consegna prima di uscire dal campo”. Motivare il reclamo semplicemente negando la ricostruzione dei fatti resa dall’arbitro a referto, come ha fatto il reclamante, introduce nel giudizio sportivo un fatto incompatibile con il fatto di cui la refertazione fa piena prova e così non porta argomenti logici al processo sportivo che possano essere almeno analizzati dalla Corte, a cui resta a priori inibita ogni valutazione critica del provvedimento impugnato. P.Q.M. La C.S.A. – FVG Dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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