COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°382 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA NONCHE’ AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 95 DEL 21/04/2016 (Gara: NUOVA MILVIA – SETTEVILLE CASEROSSE del 17/04/2016 – Campionato di Allievi Provinciali)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°382 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA NONCHE’ AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 95 DEL 21/04/2016 (Gara: NUOVA MILVIA – SETTEVILLE CASEROSSE del 17/04/2016 – Campionato di Allievi Provinciali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Sentita la Società istante come da sua richiesta, Osserva quanto segue: All’undicesimo del primo tempo veniva allontanato il dirigente della Società istante , Sig. Vecchi Maurizio e dal 1° del secondo tempo si susseguivano un serie di espulsioni di tesserati della medesima Società, tra queste quella del calciatore Cappelletto Mirko, del massaggiatore Sig. Magrini Mario e dell’assistente di parte Sig. Valentini Daniele, per aver rivolto delle espressioni irriguardose ed offensive nei confronti dell’arbitro. Inoltre sin dal primo minuto del 1° tempo, i tifosi del SETTEVILLE CASEROSSE, lanciavano fumogeni sul terreno di gioco , provocando danni al terreno di gioco in erba sintetica. Così pure al 30’ del secondo tempo i sostenitori della stessa Società, lanciavano all’indirizzo dei tifosi avversari e all’interno del terreno di gioco, diversi oggetti, senza colpire. In seguito tutta la squadra del SETTEVILLE CASEROSSE si portava a ridosso della rete di recinzione, facendo gesti offensivi nei confronti dei sostenitori avversari, accompagnati da frasi offensive. Dato il perdurare di tale situazione, il direttore di gara invitava il capitano e il vice capitano a riprendere il gioco, ricevendo però dai medesimi, risposte negative, unitamente ad espressioni offensive nei riguardi dei sostenitori avversari. Pertanto l’arbitro, constatato il comportamento dei due calciatori, visto il perdurare della situazione di disordine e considerata altresì l’impossibilità di riprendere il gioco, decretava la fine anticipata dell’incontro. La reclamante, in sede di sua audizione diretta, ribadiva le ragioni del suo ricorso , precisando che non sussisteva alcun motivo per sospendere la gara, che poteva invece proseguire senza alcun pericolo. Tra l’altro precisava, che le intemperanze si erano verificate da parte dei sostenitori di entrambe le squadre e i propri calciatori si erano rivolti ai loro tifosi cercando di calmarli, quindi non si era capito il perché l’arbitro abbia disposto il rientro negli spogliatoi, mentre si era in attesa di riprendere il gioco. Per questi motivi, in via principale chiedeva l’annullamento del provvedimento, e della relativa sanzione pecuniaria, comminati dal Giudice di primo grado, o quantomeno decretare la ripetizione della gara. Il ricorso non può essere accolto, risultando sussistere la responsabilità della Società SETTEVILLE CASEROSSE sulla mancata conclusione della partita. In merito si ritiene, data la perdurante e critica situazione, che l’arbitro abbia ben applicato e seguito la procedura del caso, convocando il capitano e il suo vice, prima di assumere l’estrema decisione, e dopo che i predetti si rifiutavano di aderire al suo invito, ripetuto peraltro più volte, come pure riportato doviziosamente nel supplemento del referto. Tanto ritenuto, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it