COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°382 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FELCI OSCAR FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 84 SGS DEL 14/04/2016 (Gara: RONCIGLIONE UNITED – CORNETO TARQUINIA del 9/04/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia “B” Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 370 del 6/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°382 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FELCI OSCAR FINO AL 31/12/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 84 SGS DEL 14/04/2016 (Gara: RONCIGLIONE UNITED – CORNETO TARQUINIA del 9/04/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia “B” Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 370 del 6/05/2016 La Società A.S.D. CORNETO TARQUINIA impugnava, davanti a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio allenatore sino al 31/12/2016. La predetta Società sosteneva, in via preliminare, di aver inviato tardivamente il ricorso in quanto il proprio telefax, adibito a ricevere la documentazione necessaria alla presentazione del suddetto ricorso, non era funzionante nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale veniva inflitta la squalifica al proprio allenatore Felci Oscar; nel merito sosteneva che quest’ultimo non era entrato sul terreno di gioco, né aveva insultato o strattonato l’arbitro; viceversa (la Società) riconosceva che era stato l’assistente di parte Sig. Arillo Luca ad entrare sul terreno di gioco, al solo fine di soccorrere due giocatori della propria squadra, a terra, infortunati, negando, decisamente, però, che quest’ultimo avesse aggredito o insultato il direttore di gara; alla luce di ciò, la reclamante chiedeva, che venisse accertata la completa estraneità del Sig. Felci Oscar, dai fatti ascritti e venisse comminata la squalifica al Sig. Arillo Luca, ma in proporzione ai fatti realmente accaduti. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo sia inammissibile. L’art. 46, comma 4 del C.G.S., in ambito regionale della L.N.D. e del settore per l’attività giovanile e scolastica, prescrive espressamente che “I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. Pertanto, considerato che il Comunicato Ufficiale, contenente la decisione di primo grado, è stato pubblicato in data 14/04/2016, mentre il ricorso, alla Corte sportiva di appello competente, è stato spedito il 29/04/2016, è evidente l’intempestività del gravame. Né può, l’odierna appellante, sostenere la tesi che il mancato funzionamento del proprio telefax ha impedito di presentare tempestivamente il reclamo (c.d. forza maggiore); è evidente, infatti, che la Società, una volta accertato che il telefax non era funzionante, poteva, facilmente, adoperarsi, in altro modo (ritiro “brevi manu” della documentazione necessaria) al fine, comunque, di depositare tempestivamente il ricorso. In altre parole, la Società reclamante non ha utilizzato la necessaria diligenza per presentare, nei termini perentori fissati dal Legislatore, il ricorso ai giudici di secondo grado. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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