COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO MARCELLINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCHETTI LIVIO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 326 DEL 14/04/2016 (Gara: PRO MARCELLINA – UNITED TORRE ANGELA del 10/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO MARCELLINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCHETTI LIVIO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 326 DEL 14/04/2016 (Gara: PRO MARCELLINA – UNITED TORRE ANGELA del 10/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante ritiene non giustificata la decisione dell’Arbitro di sospendere l’incontro, in quanto, come risulta dallo stesso rapportino di fine gara, i giocatori espulsi del PRO MARCELLINA sarebbero stati soltanto quattro, sicché la gara avrebbe potuto proseguire regolarmente, non essendosi verificata la condizione prevista dall’art.73 comma 2 delle NOIF, norma questa alla quale ha fatto riferimento il Giudice Sportivo. La ricorrente ha quindi chiesto che venga disposta la ripetizione della gara, e che vengano inoltre ridotte, perché eccessive, sia l’ammenda comminata alla Società che la squalifica inflitta al calciatore Cecchetti Livio. Esaminata la dinamica dei fatti, così come descritti dettagliatamente nel referto arbitrale, occorre innanzi tutto precisare che la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara è stata determinata esclusivamente dalla grave situazione di pericolo per la sua incolumità che si è creata allorquando egli ha notificato il provvedimento di espulsione al terzo giocatore del PRO MACELLINA, Ortenzi Matteo; in quel momento infatti l’Arbitro è stato completamente circondato da un gruppo di calciatori del PRO MARCELLINA, i quali non si limitavano a rivolgergli offese e pesanti minacce verbali, ma assumevano inoltre atteggiamenti aggressivi e gravemente minacciosi, avvicinando il viso a quello dell’Arbitro, pronti a colpirlo. Dopo essersi liberato dall’accerchiamento, il Direttore di gara veniva poi raggiunto di corsa dal calciatore di riserva MEUCCI Luca, il quale gli rivolgeva insulti e minacce, sicché veniva espulso; ma alla notifica del provvedimento l’Arbitro veniva nuovamente circondato dai giocatori del PRO MARCELLINA, i quali reiteravano con maggior veemenza gli atteggiamenti aggressivi e minacciosi, e a quel punto l’Arbitro, preso atto che la situazione era oramai degenerata, ha evitato di notificare le ulteriori espulsioni ed ha emesso quindi il triplice fischio, dirigendosi rapidamente verso gli spogliatoi. A conferma della situazione di grave pericolo che si era creata, va rilevato altresì che, mentre l’Arbitro abbandonava il terreno di gioco, il calciatore Cecchetti Livio tentava di aggredirlo con pugni e calci, trattenuto a viva forza dai compagni e bloccato a pochi centimetri di distanza dal Direttore di gara. Nel frattempo minacce ed offese venivano rivolte all’Arbitro anche dai sostenitori del PRO MARCELLINA, che si attaccavano con fare aggressivo alla rete di recinzione, ed uno di loro lanciava con forza una monetina che sfiorava la testa dell’Arbitro, andando poi a rimbalzare sul muro degli spogliatoi. Alla luce della situazione di grave pericolo creatasi in campo, e determinata esclusivamente dall’atteggiamento aggressivo e minaccioso dei giocatori del PRO MARCELLINA, deve quindi considerarsi del tutto giustificata ed opportuna la decisione dell’Arbitro di sospendere la gara per tutelare la propria incolumità. Se pur con diversa motivazione rispetto a quella indicata dal Giudice di primo grado, andrà quindi confermato il provvedimento di perdita della gara a carico della Società PRO MARCELLINA. Ritenute inoltre del tutto congrue ed adeguate le sanzioni inflitte sia alla Società PRO MARCELLINA che al calciatore Cecchetti Livio, in relazione ai comportamenti posti in essere dai sostenitori e dal giocatore. DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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