COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CAPRARO GIANNI FINO AL 29/04/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI NETTA ROSARIO FINO AL 31/12/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASSARO MAURO PER 10 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPALDI CARLO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 323 DEL 12/04/2016 (Gara: NUOVA SAN BARTOLOMEO – MISTRAL del 10/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA SAN BARTOLOMEO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 150,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CAPRARO GIANNI FINO AL 29/04/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI NETTA ROSARIO FINO AL 31/12/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASSARO MAURO PER 10 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CAPALDI CARLO PER 4 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 323 DEL 12/04/2016 (Gara: NUOVA SAN BARTOLOMEO – MISTRAL del 10/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 353 del 29/04/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata, osserva quanto segue: La società Nuova San Bartolomeo nel proprio reclamo difensivo ed in sede di audizione, vuole evidenziare l’errata percezione del direttore di gara rispetto a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco. In particolare ritiene che la decisione dell’arbitro di proseguire la gara, dal 11° del II tempo, “pro forma” sia stata affrettata e non corretta. Sottolinea come le proteste dei propri calciatori seppur concitate e incalzanti mai hanno oltrepassato i limiti regolamentari e che pertanto l’arbitro era nella piena capacità di poter proseguire la gara. Per quanto attiene alle squalifiche inflitte dal giudice sportivo ai propri tesserati chiede, seppur in mancanza di una vera e propria articolazione difensiva sui singoli comportamenti, l’annullamento della squalifica ed in subordine una congrua riduzione delle squalifiche comminate. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il referto ed il supplemento di referto nonché le decisioni del Giudice Sportivo preliminarmente ritiene inammissibile il reclamo avverso l’inibizione del Dirigente Capraro Gianni in quanto trattasi di inibizione inferiore ad un mese. Può altresì in parte ritenersi ammissibile il ricorso della ricorrente nella parte relativa alla richiesta dell’annullamento della perdita della gara. Infatti dalla lettura del referto emerge che il direttore di gara avrebbe dovuto tentare di portare avanti regolarmente l’incontro con tutti i mezzi a sua disposizione, in particolare, all’atto delle proteste ricevute al 11° del II tempo dai calciatori della Nuova San Bartolomeo avrebbe dovuto effettivamente espellere tutti i giocatori coinvolti e solo all’esito delle espulsioni effettivamente comminate, se la situazione fosse divenuta fuori controllo, avrebbe dovuto continuare la gara in “pro forma”. In mancanza di tale comportamento e considerato che il proseguimento della gara “pro forma” è l’ultimo strumento in mano all’arbitro per salvaguardare l’incolumità sua e degli altri calciatori, si ritiene che la gara debba essere rigiocata. Per quanto attiene alle altre sanzioni si ritengono del tutto congrue rispetto a quanto verificatosi sul terreno di gioco. In particolare: l’ammenda di € 150,00 alla società perche i sostenitori della nuova San Bartolomeo a fine gara rivolgevano all’arbitro frasi gravemente minacciose; al calciatore Massaro Mauro per aver rivolto frasi di contenuto razziste ad un avversario; al calciatore Capaldi Carlo per aver effettivamente minacciato l’arbitro e per aver appoggiato con violenza la propria testa sulla fronte del direttore di gara; al calciatore Di Netta Rosario per avere avuto un comportamento reiterato altamente minaccioso e violento nei confronti dell’arbitro, di calciatori e dirigenti avversari. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione di inibizione a carico del Dirigente CAPRARO Gianni in quanto inferiore al minimo reclamabile, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo relativamente al provvedimento di perdita della gara e, per l’effetto, di ordinarne la ripetizione, confermando altresì le restanti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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