COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLERANO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 46 DEL 28/04/2016 (Gara: ARCA POLISPORTIVA – VALLERANO FUTSAL dell’8/04/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 370 del 06/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLERANO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 46 DEL 28/04/2016 (Gara: ARCA POLISPORTIVA – VALLERANO FUTSAL dell’8/04/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 370 del 06/05/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha proposto gravame avverso la decisione di primo grado con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla A.S.D. VALLERANO la sanzione di perdita della gara disputata con l’ASD ARCA POLISPORTIVA con il punteggio di 0-6 nonché l’ammenda di euro 50,00 e l’inibizione a carico del dirigente della reclamante sig. GIACCHERINI Ivo sino al 13.5.16; rilevato che tale decisione è stata assunta a seguito del ricorso della ASD ARCA POLISPORTIVA con cui lamentava che la A.S.D. VALLERANO avesse schierato il calciatore GIACCHERINI Edoardo non essendo lo stesso tesserato con tale Società; considerato che il Presidente Federale, ai sensi dell’art. 33 comma 11 C.G.S., ha stabilito con C.U. n. 217/A che, per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti, “gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo”; osservato che la gara dell’8.4.16 in oggetto faceva parte della ottava giornata di ritorno su 22 complessive, che il ricorso in primo grado della ASD ARCA POLISPORTIVA è stato presentato il 12 aprile 2016 e che non risulta un contestuale invio del medesimo atto alla controparte, in ogni caso prescritto come obbligatorio dall’art. 33, comma 5, C.G.S.; rilevato che l’art. 36, comma 4, C.G.S. prescrive che “La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio”; considerato che le circostanze di fatto rilevate dal Giudice Sportivo in primo grado, benché non possano essere oggetto di giudizio dinanzi questa Corte, meritino comunque una verifica da parte degli Organi competenti. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata, e per l’effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo ARCA POLISPORTIVA – VALLERANO FUTSAL 2-4. Di rimettere altresì gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. La tassa reclamo va restituita.
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