COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA SETINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO, AMMENDA DI € 150,00 E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CONSOLI FRANCESCO FINO AL 13/05/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 340 DEL 21/04/2016 (Gara: FAITI 2004 – LA SETINA del 17/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LA SETINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO, AMMENDA DI € 150,00 E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CONSOLI FRANCESCO FINO AL 13/05/2016 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 340 DEL 21/04/2016 (Gara: FAITI 2004 – LA SETINA del 17/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016 A norma dell’art.29 comma 3 e 4 lett. B i reclami circa la regolarità di una gara vanno proposti in prima istanza al Giudice Sportivo, per cui il ricorso a margine avverso l’omologazione del risultato della gara, vale a dire in merito alla suddetta regolarità è improponibile. E’ parimenti inammissibile il reclamo contro l’inibizione fino al 13/05/2016 inflitto al Dirigente CONSOLI Francesco, in quanto sanzione inferiore ad un mese. E’ peraltro suscettibile di riduzione ad € 100,00 l’ammenda comminata, in assenza di conseguenze per l’assistente di parte spintonato da sostenitori della ricorrente; tanto premesso, questa Corte, in parziale accoglimento del reclamo in titolo DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente all’omologazione del risultato di gara ed alla sanzione di inibizione a carico del Dirigente CONSOLI Francesco in quanto inferiore al minimo reclamabile, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere, altresì, il reclamo riducendo l’ammenda ad € 100,00. La tassa reclamo va restituita.
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