COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.S.D. Goliardicapolis 1993 avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Goliardicapolis 1993 – Canaletto Sepor del 1.05.2016 Campionato Regionale Giovanissimi Fase Finale C.U. n. 66 del 5 maggio 2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.S.D. Goliardicapolis 1993 avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Goliardicapolis 1993 – Canaletto Sepor del 1.05.2016 Campionato Regionale Giovanissimi Fase Finale C.U. n. 66 del 5 maggio 2016. L’A.S.D. Goliardicapolis 1993 ha proposto ricorso avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Goliardicapolis – Canaletto Sepor del 1 maggio 2016 valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi Fase Finale. Il primo giudice aveva deciso sulla base del ricorso nel quale la Società U.S.D. Canaletto Sepor accusava la A.S.D. Goliardicapolis 1993 di aver inserito nella distinta di gara il calciatore Mattia Zaami quale assistente di parte, contemporaneamente riportando in detto elenco, quali giocatori di riserva, il nominativo di sette giocatori; ciò in contrasto col C.U. n.1 stagione 2015 – 2016 del Settore Giovanile e Scolastico. Nell’istanza d’appello l’A.S.D. Goliardicapolis 1993 insiste con le eccezioni già sottoposte al Giudice Sportivo e chiede la riforma del giudizio di primo grado, con l’annullamento della sanzione della punizione sportiva ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il reclamo deve trovare accoglimento per le seguenti motivazioni. Il C.U. n. 1 relativo al Settore Giovanile e Scolastico per il campionato in corso stabilisce al punto 2.4 che “le società mettono a disposizione dell’arbitro un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro” e che nella distinta “vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva” e, al successivo punto 2.5. che “nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere le funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara”. Pertanto la limitazione a sei riserve deve essere applicata solo nel caso in cui il giocatore utilizzato come assistente possa partecipare anche in funzione di atleta all’incontro e quindi conteggiato come settima riserva. Nella fattispecie il giocatore tesserato Mattia Zaami indicato nella distinta come “Guardalinee di Società”, viene “incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro”, meglio ancora di un dirigente come stabilito dal suddetto punto 2.4. Pertanto la società A.S.D. Goliardicapolis 1993 ha legittimamente indicato nella distinta di gara il proprio calciatore tesserato quale assistente dell’arbitro ed il numero di giocatori nel limite delle previste sette sostituzioni in quanto il calciatore tesserato utilizzato soltanto quale assistente dell’arbitro e non quale riserva (come risulta dalla distinta di gara) non deve essere considerato anch’esso riserva non potendo sostituire un calciatore impiegato all’inizio della gara. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso della A.S.D. Goliardicapolis 1993, annulla la sanzione della punizione sportiva della gara del Campionato Regionale Giovanissimi Fase Finale Goliardicapolis – Canaletto Sepor del primo maggio 2016 e ripristina il risultato determinatosi sul campo, cioè Goliardicapolis 4 – Canaletto Sepor 3. La tassa non versata e addebitata sul conto va restituita.
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