COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CALCIO BONOLA Camp. Allievi Prov. Gir. L Gara del 01-05-2016 tra FCD Corbetta / Calcio Bonola C.U. n. 41 della Delegazione di Milano datato 05-05-2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società CALCIO BONOLA Camp. Allievi Prov. Gir. L Gara del 01-05-2016 tra FCD Corbetta / Calcio Bonola C.U. n. 41 della Delegazione di Milano datato 05-05-2016 La Società CALCIO BONOLA ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore CARDIEL David Emmanuel fino al giorno 30/06/2018 inflitta dal GS, richiedendo la riduzione della pena poichè eccessiva. La Corte Sportiva d'Appello, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini regolamentari, rileva che, come risulta dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, il giocatore Cardiel si rendeva responsabile di atti gravemente violenti. Ed infatti, lo stesso, alla notifica del provvedimento di espulsione, avanzava verso il direttore di gara e lo colpiva con un violento pugno a mano chiusa, provocando all'arbitro un forte dolore. Il giocatore, non pago, cercava di infierire nei confronti dell'arbitro. Ciò veniva vanificato solo grazie all'intervento dei compagni di squadra. Il giocatore proseguiva rivolgendo insulti al Direttore di Gara e bestemmie. Il successivo tentativo di scuse, forzato dai dirigenti della squadra, si rendeva inutile poichè lo stesso giocatore riprendeva ad infierire ed insultare l'arbitro. La condotta posta in essere dal CARDIEL oltre ad essere caratterizzata da gravissimi comportamenti violenti, non pone alcun risvolto di pentimento. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it