COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 105 Del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 15/ 5/2016 FORULUM – POZZILLI 1967

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 105 Del 19 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 15/ 5/2016 FORULUM - POZZILLI 1967 Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società Forulum ha presentato reclamo avverso la regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa federale (cfr. C.U. n. 217/A FIGC del 14/12/2015); la società Pozzilli 1967 ha prodotto le proprie controdeduzioni al reclamo in parola nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa federale (cfr. C.U. n. 217/A FIGC del 14/12/2015); letto il reclamo, rileva che la società Forulum chiede l’applicazione ai danni della società Pozzilli 1967 della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 o, in subordine, la ripetizione della gara per errata compilazione della distinta di gara della società Pozzilli 1967, mancante di alcune date di nascita di calciatori e degli estremi di alcuni documenti di identità; a sostegno della propria tesi, la società reclamante allega copia della lista dei calciatori della società Pozzilli 1967. lette le controdeduzioni, rileva che la società Pozzilli 1967 chiede di rigettare il reclamo perché le omissioni nella lista dei calciatori presentata all’arbitro non ci sono perché le stesse sono prodotte al computer. Osserva questo GST. La lista dei calciatori della società Pozzilli 1967 presentata all’arbitro e da questi allegata al referto di gara risulta completa in ogni suo dato; è stata effettivamente stampata da computer, anche se le date di nascita e gli estremi dei documenti di identità di alcuni calciatori sono scritti a penna: ai sensi dell’art. 35 CGS è questa lista dei calciatori che fa fede Effettivamente alcuni dati (di quelli scritti a penna) non sono riportati nella lista dei calciatori allegata al reclamo; tutto ciò ha indotto la società Forulum a presentare reclamo che deve essere rigettato. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come presentato dalla società Forulum per le motivazioni espresse in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe terminata con il punteggio: FORULUM – POZZILLI 1967 1-1; 3. di comminare alla società Pozzilli 1967 un’ammenda di Euro 50 per errata compilazione della lista dei calciatori consegnata alla società Forulum. La tassa reclamo NON sarà addebitata sul conto della società Forulum che è stata erroneamente indotta a presentare il reclamo dall’inesatta compilazione della lista dei calciatori della società Pozzilli 1967.
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