COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 105 Del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale S.S. ARCADIA TERMOLI CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 98 – SQUALIFICA CALCIATRICE) (GARA ARCADIA TERMOLI CALCIO A 5 – MONTORIO DEI FRENTANI SS DEL 3.05.2016 – CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE – GIRONE A – 3^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 105 Del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale S.S. ARCADIA TERMOLI CALCIO A 5 – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. – C.U. N. 98 - SQUALIFICA CALCIATRICE) (GARA ARCADIA TERMOLI CALCIO A 5 – MONTORIO DEI FRENTANI SS DEL 3.05.2016 – CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE – GIRONE A - 3^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, sentita la società ricorrente, che ha chiesto l’audizione, e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Nel ricorso viene chiesta la riduzione della squalifica della calciatrice Tondi Maria motivandola con una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa da quella riportata dal direttore di gara nel suo referto e con la rappresentazione di come si sono svolti e della condotta offensiva ed ingiuriosa tenuta dai tifosi avversari in particolare verso la suddetta calciatrice, pur riconoscendo che gli episodi indicati nella decisione del G.S. si sono verificati. La condotta tenuta dalla calciatrice, sicuramente riprovevole e da sanzionare, va qualificata come irriguardosa sia verso i sostenitori della squadra avversaria e sia verso l’arbitro, rientrando così nel disposto dell’art. 19, comma 4, lettera a), del C.G.S. L’effetto di tale classificazione porta questa Corte Sportiva alla applicazione della sanzione della squalifica a giornate ed a quantificarla in quattro giornate. Tale sanzione può subire anche la riduzione di una giornata riconoscendo l’attenuante della provocazione subita dalla calciatrice da parte dei tifosi della squadra avversaria, così ritenendo condivisibile quanto sostenuto nel ricorso e nella audizione. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello accoglie il ricorso, annulla la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. e sanziona la calciatrice Tondi Maria con la squalifica per tre giornate. Nulla per la tassa non versata.
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