COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 17/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara POZZOMAINA – VOLPIANO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 17/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara POZZOMAINA - VOLPIANO La gara in epigrafe é durata solo 13 minuti per poi essere sospesa dall'arbitro a causa di pioggia e grandine incessante con conseguente impraticabilità del terreno di gioco. Dopo la sospensione definitiva della gara la società GSD VOLPIANO presentava riserva scritta all'arbitro facendo seguire successivamente rituale reclamo con atto consegnato a mano presso gli uffici del Comitato Regionale il 16/5/2016 alle ore 11.20, nel pieno rispetto quindi delle norme procedurali previste per tale manifestazione. La reclamante si duole che la controparte ASD POZZOMAINA abbia schierato in campo alcuni giocatori in costanza di squalifica e chiede pertanto l'assunzione dei provvedimenti previsti dal C.G.S. . Il reclamo é fondato e meritevole di accoglimento. Esaminati gli atti ufficiali si evince infatti che la società POZZOMAINA ha fatto partecipare alla gara in esame i giocatori ALFIERI MARCO e QUARANTA VOGLIOTTI ANDREA, presenti in distinta rispettivamente con il nº 6 e con il nº 11, entrambi squalificati per una gara per recidiva in ammonizione (II infr.) come riportato sul C.U. nº 76 del 12/5/2016. Atteso pertanto che i suddetti giocatori non avevano titolo per prendere parte alla gara de quo ed in applicazione dell'art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S., SI DELIBERA - di accogliere il reclamo assegnando gara persa alla società POZZOMAINA con il seguente risultato: POZZOMAINA - VOLPIANO 0=3 - di comminare alla società POZZOMAINA l'ammenda di Euro 150,00 - di inibire fino al 17/7/2016 il dirigente responsabile che ha sottoscritto la distinta signor MARTINI GIUSEPPE - di squalificare i giocatori Alfieri Marco e Quaranta Vogliotti Andrea fino al 25/5/2016 - di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata.
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