COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO – A.S.D. REAL FOGGIA del 17 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. REAL FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 50,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 in data 21/4/2016 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. VIRTUS CASTELLUCCIO – A.S.D. REAL FOGGIA del 17 Aprile 2016. (Reclamo della A.S.D. REAL FOGGIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda di € 50,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 44 in data 21/4/2016 della Delegazione Provinciale di Foggia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che il ricorso avverso l’ammenda di € 50,00 non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera d Codice di Giustizia Sportiva; considerato che, sulla base degli elementi acquisiti al processo (tra cui quanto ha dichiarato l’osservatore arbitrale presente alla gara innanzi citata) è risultato che solo una modesta parte di calciatori non ha partecipato alla rissa indicata dal direttore di gara e dal suo osservatore, mentre la residua parte dei calciatori della medesima società A.S.D. REAL FOGGIA è rimasta in campo e ha partecipato alla rissa verificatasi sul terreno di gioco fra calciatori di entrambe le squadre; considerato che per costante giurisprudenza della Giustizia Sportiva, la rissa consiste in una generalizzata colluttazione fra gruppi appartenenti alle due squadre (siano essi dirigenti o calciatori) per cui, una volta verificata e accertata la sussistenza di una rissa in campo, è del tutto fuori luogo stabilire quale soggetto abbia dato origine alla suddetta rissa e coloro che vi abbiano resistito, dal momento che le responsabilità conseguenti alla rissa vanno individuate solo nel fatto di aver partecipato alla rissa stessa e non anche solo di averla provocata; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL FOGGIA per l’ammenda di € 50,00; respingere il reclamo proposto dalla medesima società per il risultato della gara e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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