COMITATO REGIONALE PUGLIA COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: POL. D. MADRE PIETRA APRICENA – POL. POLIMNIA CALCIO del 17 Aprile 2016. (Reclamo della POL. D. MADRE PIETRA APRICENA n opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 78 in data 21/4/2016 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: POL. D. MADRE PIETRA APRICENA – POL. POLIMNIA CALCIO del 17 Aprile 2016. (Reclamo della POL. D. MADRE PIETRA APRICENA n opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1.000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 78 in data 21/4/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali; - considerato che a prescindere dalle qualità soggettive delle persone non autorizzate (le quali entrate negli spogliatoi hanno offeso e minacciato l’arbitro) consente di ritenere un tale comportamento gravemente antisportivo (unitamente al tentativo di invasione di uno spettatore in campo) adeguata ai fatti occorsi la punizione sportiva inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata. P.Q.M. D E L I B E R A Respingersi il reclamo proposto dalla società POL. D. MADRE PIETRA APRICENA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it