COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 159 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo U.S.D. San Marco Avenza Avverso Squalifica Lombardini Simone Fino Al 2832017 (C.U. N° 64 Del 2942016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 159 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo U.S.D. San Marco Avenza Avverso Squalifica Lombardini Simone Fino Al 2832017 (C.U. N° 64 Del 2942016) Propone rituale reclamo la U.S.D. San Marco Avenza avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “ Colpiva violentemente con uno schiaffo il DG all’altezza dell’avambraccio procurandogli breve ma intenso dolore ed arrossamento momentaneo. Sanzione aggravata in quanto capitano” La reclamante, contesta il provvedimento in ordine alla entità affermando che il contatto con il DG avvenne in modo casuale e in modo assolutamente lieve. Infatti il calciatore, quale capitano, nell’intento di protestare per un provvedimento del DG ritenuto sbagliato, inavvertitamente sarebbe venuto in contatto con l’arbitro cercando di spostare un proprio compagno di squadra. Chiede pertanto la riduzione della sanzione. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il D.G., nel supplemento, conferma in toto quanto già riferito, ed anzi sottolinea la inequivocabile volontarietà del gesto e del contatto. Quanto alla congruità, poiché il DG conferma il dolore subito, l’intensità dello stesso ed il perdurare dell’arrossamento dell’avambraccio, la quantificazione fattane dal primo giudice appare decisamente condivisibile, anche per l’aggravante della qualifica ricoperta nell’occasione dal giocatore. I precedenti sportivi disciplinari richiamati dalla reclamante non possono fungere da attenuanti e, comunque non in modo da compensare le aggravanti specifiche rappresentate dalle conseguenze per l’arbitro e la qualifica ricoperta. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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