COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 390 TFT 37 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 523/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. CITTA’ DI MALETTO (cessata attività dal 11/09/2015) Sig. GIUSEPPE FOTI (Presidente all’epoca dei fatti) N° 12 calciatori tesserati per la A.S.D. CITTA’ DI MALETTO, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 390 TFT 37 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 523/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. CITTA’ DI MALETTO (cessata attività dal 11/09/2015) Sig. GIUSEPPE FOTI (Presidente all’epoca dei fatti) N° 12 calciatori tesserati per la A.S.D. CITTA’ DI MALETTO, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 01/04/2016 prot. 10545/352 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.200,00 a carico della Società deferita; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Foti; - squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Diego Bonsignore, Giovanni Ciadamidaro, Paolo Liotta, Matteo Meli, Salvatore Mineo, Alessio Santangelo, Giuseppe Schilirò, Francesco Sofia, Emanuele Sangregorio, Alessandro Spampinato, Federico Catania e Antonio Genna, tesserati per la Società deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori tesserati sigg. Diego Bonsignore, Giovanni Ciadamidaro, Paolo Liotta, Matteo Meli, Salvatore Mineo, Alessio Santangelo, Giuseppe Schilirò, Francesco Sofia, Emanuele Sangregorio, Alessandro Spampinato, Federico Catania e Antonio Genna, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) a carico della A.S.D. Città di Maletto; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Giuseppe Foti; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Diego Bonsignore, Giovanni Ciadamidaro, Paolo Liotta, Matteo Meli, Salvatore Mineo, Alessio Santangelo, Giuseppe Schilirò, Francesco Sofia, Emanuele Sangregorio, Alessandro Spampinato, Federico Catania e Antonio Genna,, tesserati per la A.S.D. Città di Maletto all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it