LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 10.05.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. JUVENTUS
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 225 DEL 10.05.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. JUVENTUS Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che “fin dall’inizio dell’incontro ogni qual volta il calciatore della Juventus sig. Cuadrado Juan n. 16 e segnatamente ai minuti 3°-15°-29°-33°-34° del primo tempo, nonché al 4°-6°-8°-13°-22°-30°- 31°-36°41°-43° del secondo tempo, il predetto calciatore toccava palla o era protagonista di un’azione di giuoco, dalla totalità degli occupanti della curva sud (5.000-6.000) sostenitori della tifoseria locale, veniva eseguito all’indirizzo dello stesso il verso della scimmia (buu…)” ; valutata l’evidente rilevanza disciplinare ex art. 11, n. 3 CGS di tali cori espressivi di discriminazione razziale per la loro “dimensione” e per la loro “reale percettibilità”, come precisato dai collaboratori della Procura federale, opportunamente posizionati in corrispondenza di entrambe le curve e della zona centrale dello stadio; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis e 3 CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “curva sud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.