LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 17.05.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. MODENA – Soc. PESCARA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 17.05.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B
Gara Soc. MODENA – Soc. PESCARA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.02 del 14 marzo 2016) circa la condotta tenuta al 17° del secondo tempo dal calciatore Gianluca Lapadula (Soc. Pescara), consistente nell’aver segnato una rete con la mano; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, in occasione dell’esecuzione di un calcio di punizione, eseguito nei limiti dell’area di rigore modenese, il calciatore Lapadula, a brevissima distanza dalla linea di porta avversaria, veniva duramente contrastato nel piazzamento dal difensore modenese che, anche con l’aiuto del braccio sinistro, lo costringeva ad arretrare di un paio di metri. Il calciatore pescarese afferrava il palo della porta onde evitare di cadere e, in tale frangente, il pallone, al termine della traiettoria, lo colpiva nella zona toracica e presumibilmente (le immagini disponibili non consentono un giudizio certo) sul braccio, finendo al di là della linea di porta. L’Arbitro convalidava la segnatura. Ritiene questo Giudice che le immagini televisive acquisite non consentano di esprimere un giudizio certo, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, in merito all’eventuale condotta antisportiva del calciatore Lapadula, e, in particolare, in merito all’effettiva deviazione della traiettoria del pallone determinata dal movimento del braccio del calciatore pescarese né, ancor più, dalla intenzionalità di tale gesto, comunque riferibile all’innaturale movimento all’indietro. P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Gianluca Lapadula (Soc. Pescara) con riferimento all’ipotizzato comportamento gravemente antisportivo (art. 35 comma 1.3 punto 4 CGS) segnalato dal Procuratore federale.