COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. GREGORIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA € 400,00; SQUALIFICA SETTE TURNI AL CALCIATORE DI PAOLO FRANCESCO) IN MERITO ALLA GARA S. GREGORIO / VIRTUS TERAMO, DISPUTATA L’1.5.2016 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “A”(C.U. N°53 del 5.5.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. GREGORIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA € 400,00; SQUALIFICA SETTE TURNI AL CALCIATORE DI PAOLO FRANCESCO) IN MERITO ALLA GARA S. GREGORIO / VIRTUS TERAMO, DISPUTATA L’1.5.2016 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “A”(C.U. N°53 del 5.5.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. San Gregorio ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “Euro 400,00 S. GREGORIO Perché, a fine gara propri sostenitori, rivolgevano pesanti ingiurie e minacce all'indirizzo della Terna arbitrale e del Commissario di campo, i quali venivano anche fatti oggetto del lancio di sputi. (Rapporti A. e C. di C.) DI PAOLO FRANCESCO Perché, espulso per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario, a fine gara entrava sul terreno di gioco e protestava in maniera particolarmente smodata e minacciosa nei suoi confronti , ponendogli una mano sul collo, senza conseguenze, rivolgendogli offese. (Rapporti A. e C. di C.). Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, quanto all’ammenda, che i responsabili delle condotte censurate dovevano individuarsi in alcuni tifosi dell’Aquila Calcio, giunti presso il campo sportivo di San Gregorio una volta terminata la gara L’Aquila – Lucchese. Peraltro, non essendosi verificati gli sputi e gli insulti, la società ha concluso per l’annullamento della sanzione ovvero, in subordine, per la sua riduzione. Quanto alla squalifica del proprio tesserato, ha dedotto l’eccessività della sanzione rispetto ai fatti realmente accaduti e ne ha chiesto la riduzione. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.. Quanto alla circostanza della presunta responsabilità di terzi estranei in merito ai fatti avvenuti in danno della terna arbitrale, occorre rilevare che, dagli atti ufficiali, risulta esattamente il contrario visto che è stato chiaramente riferito tale comportamento a sostenitori della società ospitante. Quanto, invece, alla posizione del calciatore Di Paolo Francesco, la sanzione adottata dal primo giudice deve ritenersi congrua ed adeguata al comportamento dallo stesso tenuto, con la conseguenza che deve essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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