COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 169 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.124 del signor IANNICE Simone (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 SGS del 5.5.2016 (squalifica fino al 5.8.2018). E RECLAMO n. 125 del signor SATIRO Salvatore (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 SGS del 5.5.2016 (squalifica fino al 5.5.2018).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 169 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.124 del signor IANNICE Simone (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 SGS del 5.5.2016 (squalifica fino al 5.8.2018). E RECLAMO n. 125 del signor SATIRO Salvatore (calciatore Soc.Pol.Bigsport Crotone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 SGS del 5.5.2016 (squalifica fino al 5.5.2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale dei reclamanti; RILEVATO In via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva la Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la riunione dei due reclami in epigrafe. Con delibera pubblicata sul C.U. n.116 del 24.2.2016, preso atto della particolare gravità delle affermazioni e dell’allegata documentazione, contenuta nei reclami prodotti dalla Società Bigsport Crotone e dal signor Mirabelli Raffaele in merito ad un aggressione subita dall’arbitro alla fine della gara Polisportiva Bigsport – Forza Ragazzi Schiavonea del 22.1.2016, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale decideva di sospendere il giudizio e rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. La Procura esperiva le necessarie indagini relative alle circostanze oggetto dei reclami, in particolare a quelle inerenti le responsabilità per la citata aggressione e restituiva le risultanze delle stesse a questa Corte. Nel rapporto a propria firma, redatto al termine della citata gara, l’arbitro assumeva di essere stato selvaggiamente aggredito da calciatori e tesserati della Bigsport Crotone, affermava di essere stato spinto a terra e poi colpito violentemente e ripetutamente con calci da un consistente numero di calciatori e dirigenti che venivano sanzionati dal giudice di primo grado. I reclamanti assumevano al contrario di non essersi resi protagonisti degli atti a loro imputati e paventavano che l’arbitro avesse redatto il rapporto di gara su suggerimento di terze persone, pur essendo certo della non veridicità di quanto affermato. Le indagini effettuate dalla Procura Federale, che si sono articolate in un corposo numero di audizioni ai protagonisti della vicenda, hanno evidenziato in sostanza che, quanto affermato dai ricorrenti, o almeno dalla stragrande maggioranza degli stessi, corrispondeva al vero. In particolare l’arbitro della gara, signor Chiarelli Eliseo, nel corso dell’audizione davanti al Collaboratore della Procura Federale, ha testualmente affermato che, a fine gara, il sig. Domenico Martino lo ha minacciato e subito dopo il calciatore Simone Iannice gli ha stretto il collo con due mani tirandolo giù ed una volta a terra il calciatore Salvatore Satiro lo ha colpito con calci alla schiena. Ha dichiarato inoltre di essere sicuro di tale identificazione inquanto conosce personalmente il Martino ed i due calciatori li ha identificati con il numero di maglia ed i tesserini. Ha concluso affermando che il resto dei calciatori della Bigsport non lo hanno colpito ma non lo hanno neanche soccorso con la sola esclusione dell’allenatore Candido Grotteria che lo ha aiutato a rialzarsi e lo ha accompagnato negli spogliatoi. All’esito dell’audizione l’arbitro ha depositato copia di una lettera, in cui chiarisce di aver agito in perfetta buona fede, e nuovo supplemento di rapporto che ricalca il tenore delle dichiarazioni rese alla Procura e chiarisce che ad aggredirlo sono stati esclusivamente i due calciatori Simone Iannice e Salvatore Satiro. In base alle sopracitate risultanze istruttorie, con le quali, per come correttamente riportato dal Collaboratore della Procura Federale, questo Collegio deve confrontarsi - seppur in presenza di alcune zone d’ombra nelle deposizione dell’arbitro – si accoglievano i ricorsi in merito alle posizioni di tutti gli incolpati, compresa la società Bigsport, con l’eccezione di quella del dirigente Martino Domenico la cui istanza veniva solo parzialmente accolta. In merito da ultimo ai tesserati Salvatore Satiro e Simone Iannice che vengono dall’arbitro accusati, nell’audizione e nel nuovo rapporto di gara, di atti di violenza, non essendo state le relative posizioni sottoposte al vaglio del giudice di primo grado, in quanto i loro nominativi non comparivano ad alcun titolo di colpa nel primo referto, rimandava gli atti al citato giudice di prime cure per quanto di competenza. Il giudice di primo grado prendeva in considerazione le posizione dei due calciatori e irrogava le sanzioni in epigrafe che gli odierni reclamanti contestano in toto, affermando la propria estraneità ai fatti di violenza ed ammettendo, per il Iannice, solo di aver spinto l’arbitro. Lamentano anch’essi la totale inattendibilità delle dichiarazioni dell’arbitro che ha radicalmente modificato la propria versione dei fatti. Ritiene questo Collegio che la valutazione degli eventi, sottoposti al proprio vaglio, debba basarsi su entrambi gli elementi probatori a disposizione, il rapporto arbitrale e la deposizione resa davanti alla Procura Federale. In tale contesto l’arbitro, che nel rapporto ha affermato essere stato colpito da entrambi i calciatori, afferma che “il calciatore con la maglia numero 8 Iannice Simone, mi stringeva il collo con due mani e mi tirava giù. Io cadevo ed il calciatore con la maglia numero 1 Satiro Salvatore mi ha colpito a terra con calci alla schiena”. Tali affermazioni impongono una valutazione diversificata tra le posizioni, le rispettive responsabilità e le conseguenti sanzioni. In particolare per il Satiro, confermandosi una responsabilità per il compimento di atti di violenza, la sanzione appare adeguata al fatto commesso, mentre per Iannice appare congruo ridurla a tutto il 5 maggio 2017 atteso che gli si può imputare una responsabilità sicuramente meno grave. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo del signor IANNICE Simone riduce la squalifica a tutto il 5 MAGGIO 2017; rigetta il reclamo del signor SATIRO Salvatore; dispone restituirsi la tassa reclamo al signor Iannice Simone e incamerarsi quella del signor Satiro Salvatore.
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