COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.18 a carico di: LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960, D’ANDREA PINO nato a Luzzi il 28.10.1969 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, MATRICOLA NR. 610530; per rispondere: IL PRIMO, all’epoca dei fatti presidente della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il D’ANDREA PINO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 – che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi – inviava al Comitato Regionale della Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. IL SECONDO, all’epoca dei fatti consigliere della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il LIRANGI FRANCO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 – che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi – inviava al Comitato Regionale Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. LA TERZA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 4 C.G.S., in relazione alle condotte poste in essere dagli incolpati e agli stessi contestate nell’interesse della medesima società.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 170 DEL 26 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.18 a carico di: LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960, D’ANDREA PINO nato a Luzzi il 28.10.1969 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, MATRICOLA NR. 610530; per rispondere: IL PRIMO, all’epoca dei fatti presidente della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il D’ANDREA PINO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 - che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi - inviava al Comitato Regionale della Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. IL SECONDO, all’epoca dei fatti consigliere della società ASD LUZZESE CALCIO 1965, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e agli artt. 3 e 8, comma 15, C.G.S. perché, agendo in concorso con il LIRANGI FRANCO ed altri soggetti rimasti ignoti, a seguito della decisione del Collegio Arbitrale del 13.12.2014 - che condannava la società ASD LUZZESE CALCIO 1965 a corrispondere al Sig. SBANO, già tesserato come allenatore della medesima società, quali spettanze per la stagione 2012-13, la somma di euro 3.121,00 oltre accessori e interessi - inviava al Comitato Regionale Calabria una dichiarazione liberatoria a firma del predetto SBANO FRANCESCO, firma risultata invece “apocrifa” in quanto disconosciuta dal presunto autore, così conseguendo l’iscrizione, non consentita, al relativo campionato per la stagione sportiva 2015-2016. LA TERZA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 4 C.G.S., in relazione alle condotte poste in essere dagli incolpati e agli stessi contestate nell’interesse della medesima società. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentiti: - il Vice Procuratore Federale, avv.Nicola Monaco, il quale così concludeva: per LIRANGI Franco: mesi 6 (sei) di inibizione; per D'ANDREA Pino: mesi 6 (sei) di inibizione; per la Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965: ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) e punti 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017; - gli avv.ti Annalisa Roseti e Luca Arminio per la A.S.D. Luzzese Calcio 1965; gli avv.ti Annalisa Roseti e Fabio Gardi per Lirangi Franco; l'avv. Annasila Roseti per D'Andrea Pino i quali concludevano per il proscioglimento; esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale. RILEVA 1.- Con nota del 1° aprile 2016, Prot. N° 10477/152.pf 15-16 AV/mf la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) LIRANGI FRANCO nato a Luzzi il 2.9.1960, 2) D’ANDREA PINO nato a Luzzi il 28.10.1969, 3) A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, per rispondere delle violazioni in epigrafe indicate. 2.- Il procedimento si originava da un esposto del 20.07.2015, con il quale Sbano Francesco aveva affermato che in relazione all’accordo economico sottoscritto con la società Luzzese, per la stagione 2012-2013, aveva riscosso solo parzialmente la somma pattuita di 6.000,00 euro ovvero quella pari ad euro 2.900,00, facendo così ricorso per riscuotere il credito residuo di € 3.100,00 al Collegio Arbitrale della L.N.D., organo che, in accoglimento della domanda, aveva condannato la società debitrice a corrispondere le dovute spettanze economiche. Rappresentava lo Sbano nell'esposto che, essendosi la Luzzese iscritta al campionato per la stagione sportiva 2015/2016, la quietanza liberatoria prodotta dalla Società ai fini dell'iscrizione non poteva essere autentica perché egli, in effetti, non l'aveva mai rilasciata. L'istruttoria veniva completata mediante l'audizione di vari tesserati della Società, fra cui (per quanto di rilevanza): a) Lirangi Franco, presidente della Società fino al 30.6.2015, il quale riferiva che a seguito della condanna al pagamento del residuo importo di € 3.100,00, la Società aveva raggiunto un accordo con Sbano Francesco in base al quale, a tacitazione di ogni pretesta, sarebbero stati corrisposti al creditore € 1.100,00 mentre la restante parte di € 2.000,00 non sarebbe stata versata qualora lo Sbano avesse ottenuto l'ingaggio per allenare la ASD Luzzese nella stagione calcistica successiva. Riferiva ancora di aver affidato al dirigente D'Andrea Pino una busta chiusa contentente l'importo contanti di € 1.100,00, con l'incarico di consegnarla allo Sbano e di ritirare quietanza liberatoria. b) D'Andrea Pino, il quale asseriva di aver consegnato personalmente allo Sbano una busta chiusa contenente la somma dovuta, ricevendo la liberatoria del 18.3.2015, che poi aveva personalmente trasmesso a mezzo posta al Comitato Regionale. c) Sbano Francesco, il quale confermava il contenuto dell'esposto, negando di aver mai sottoscritto la quietanza liberatoria del 18.3.2015, che intanto la Procura aveva acquisito. Precisava di non aver mai concluso con la Società alcun accordo transattivo al fine di definire il contenzioso regolato dal Collegio Arbitrale, né di aver ricevuto la proposta di allenare la ASD Luzzese nella stagione sportiva 2013/2014. 3.- Nel procedimento si costituivano Lirangi Franco, D'Andrea Pino e la A.S.D. Luzzese Calcio, i quali tutti, nel contestare che la sottoscrizione apposta in calce alla quietanza del 18.3.2015 fosse apocrifa, producevano consulenza tecnica giurata dalla quale risultava che la firma apposta sulla quietanza liberatoria del 18.3.2015, era autentica, apposta dalla mano autografa di Francesco Sbano. Chiedevano, pertanto, di essere prosciolti da ogni addebito. 4.- Nel corso della seduta del 23.5.2016, previa convocazione del Tribunale, veniva sentito Sbano Francesco, il quale confermava le dichiarazioni rese alla Procura Federale. Allo stesso Sbano, a istanza della difesa dei deferiti, venivano sottoposti, ai fini del riconoscimento, alcuni documenti recanti la sua sottoscrizione, utilizzati nella perizia calligrafica di parte quali scritture di comparazione. Lo Sbano, fra i documenti prodotti, disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze liberatorie del 18.3.2015 (oggetto del presente procedimento) e del 18.7.2013, pur ammettendo di essere stato pagato per le competenze maturate nella stagione sportiva 2011/2012 e di aver sottoscritto per tale titolo regolare quietanza liberatoria. Dichiarava, inoltre, la propria incertezza circa l'autenticità o meno della propria sottoscrizione apposta in calce a un assegno circolare datato 24.10.2012 di cui risultava essere benificiario. 5.- Così delineato il quadro delle emergenze istruttorie nel presente procedimento, occorre premettere alcuni brevi cenni in punto di prova e del relativo onere a carico delle parti. In via generale, deve dirsi che, contrariamente al sistema penalistico, in cui vige il principio della presunzione di non colpevolezza, in forza del quale l'imputato può essere condannato soltanto in presenza di prove dimostrative della commissione del reato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio disciplinare sportivo, ai fini della dimostrazione della colpevolezza soggiace a un sistema probatorio notevolmente ridotto. Non si tratta, come pure qualcuno ha asserito, di un'inversione dell'onere della prova, ma, piuttosto, di un sistema attenuato dell'onere probatorio, nel senso che a carico della Procura Federale non incombe l’onere di una rigorosa dimostrazione probatoria (necessaria, invece, nel processo penale). Sicché, nel procedimento disciplinare sportivo, ricade sull'incolpato, da una parte, l'onere di confutare l'evidenza del contestato illecito e, dall'altra, l'onere di offrire una ricostruzione dei fatti alternativa ai capi d'accusa, dettagliata, coerente e credibile. In tale prospettiva, la prova di un fatto, specialmente in riferimento a un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale. Il profilato sistema, non si pone in contrasto con quello più rigido e garantista della giustizia ordinaria, trattandosi - quella disciplinare - di una giustizia domestica accettata da tutti i suoi componenti al momento del tesseramento e/o affiliazione e rispondendo a esigenze di celerità, assolutamente indispensabile per assicurare la continuità delle gare e delle competizioni sportive. Tuttavia, le legittime limitazioni del sistema probatorio non possono sconfinare nella sommarietà (e meno che mai nell'arbitrarietà), restando pur sempre quel sistema assoggettato ai principi fondamentali propri dell'ordinamento giuridico generale. In sintesi, ai fini dell'accertamento della violazione disciplinare sportiva e della conseguente affermazione della responsabilità, non necessita la certezza assoluta della commissione dell'illecito (e, tanto meno, il superamento del principio di ogni ragionevole dubbio), essendo sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza, in ordine alla commissione dell’illecito. Ragionevole certezza che deve comunque essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, anche se inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. E a tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale. 6.- Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, salve e impregiudicate le ragioni di credito di Sbano Francesco, l'istruttoria compiuta non abbia consentito di acclarare con sufficiente grado di probabilità la responsabilità disciplinare di Lirangi Franco, di D'Andrea Pino e della Società Luzzese in ordini agli addebiti loro contestati. Invero, a fonte delle contrastanti dichiarazioni delle parti, agli atti residua solo la consulenza grafologica di parte che conclude per l'autografia della sottoscrizione della quietanza liberatoria del 18.3.2015, che consentì alla Luzzese di iscriversi al campionato per la stagione sportiva 2015/2016. Ora, se da una parte appare indubbio che la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana, è altrettanto certo che nel presente procedimento nessun indizio grave, preciso e concordante a sostegno dell'illecito è stata acquisita, al di fuori delle contrastate dichiarazioni di Sbano Francesco, il quale - peraltro - dimostrava davanti al Tribunale evidenti incertezze circa il riconoscimento della propria sottoscrizione su scritture diverse dalla quietanza liberatoria del 18.3.2015. Sotto altro profilo, la Società Luzzese e i dirigenti deferiti hanno offerto una ricostruzione dei fatti alternativa a quella sostenuta (sulla base della sola denunzia dello Sbano) dall'accusa, che appare quantomeno coerente. Appare opportuno precisare che non si vuole, qui, affermare che i fatti sia siano effettivamente in un senso o nell'altro, né entrare nel merito della sussistenza o meno del credito rivendicato da Sbano Francesco, ossia indagare se quel credito sia stato o no soddisfatto o, ancora, se sia autografa la sottoscrizione in calce alla quietanza del 18.3.2015. Ai fini che interessano, si vuole solo evidenziare che gli elementi raccolti non consentono di raggiungere quel minimo grado di probabilità ovvero quella ragionevole certezza necessaria per l'affermazione di colpevolezza. Di talchè gli incolpati devono essere prosciolti da ogni accusa. P.Q.M. proscioglie Lirangi Franco, D'Andrea Pino e la A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965 dagli addebiti a loro carico.
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