COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 20 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA SS GIUSEPPE – MARI FOOTBALL CLUB DEL 16/4/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 20 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA SS GIUSEPPE – MARI FOOTBALL CLUB DEL 16/4/2016 Il G.S.T., f.f., rilevato che questa Giustizia Sportiva, con delibera pubblicata sul C.U. n. 107 del 21/4/2016 infliggeva alla società ASD Mari Football Club, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 per abbandono nonché adottava tutti i consequenziali provvedimenti ex art. 53 NOIF; considerato che la predetta delibera era stata adottata nonostante la società Mari Football Club avesse preannunciato il reclamo nella stessa data in cui si è disputata la gara riservandosi la trasmissione dei motivi nei termini previsti dalle Carte Federali; rilevato che i motivi del reclamo sono pervenuto ritualmente in data 20/4/2016, a mezzo fax, ed in data 22/4/2016, a mezzo racc. AR, per cui la delibera di questa Giustizia sportiva, pubblicata sul C.U. n. 107 del 21/4/2016, è stata adottata non prendendo visione del reclamo pervenuto nei termini previsti tant’è che la Corte Sportiva d’Appello, previo ricorso della società Mari Football Club, con delibera adottata il 16/5/2016, rimetteva gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza; considerato, pertanto, che la delibera, adottata da questa Giustizia sportiva e pubblicata sul CU n. 107 del 21/4/2016, deve necessariamente essere revocata dal momento che deve esaminarsi il reclamo prodotto ritualmente dalla società Mari Football Club; rilevato che, la società reclamante deduce che la responsabilità della sospensione non definitiva della gara, adottata dall’arbitro, al minuto 20 del secondo tempo, era da ascriversi all’azione intimidatoria ed al tentativo di aggressione operato dall’allenatore della società Pol. San Giuseppe, sig. Tutolo Giovanni, nei confronti del Sig. Palmerino Ranavolo, calciatore della società Mari Football Club, mentre la decisione di riprendere la gara, dopo circa una decina di minuti, era adottata dal direttore di gara in maniera anomala e non conforme alle procedure senza valutare e verificare soprattutto la sussistenza delle condizioni di sicurezza ed incolumità dei calciatori con particolare riferimento a quelli della società Mari Football Club, per cui si chiedeva, in via preliminare, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno della società Pol. S. Giuseppe ed, in via subordinata, la ripetizione della stessa; considerato che dall’esame del referto di gara e del supplemento ad esso allegato, l’arbitro con estrema chiarezza e precisione evidenzia che, trascorsi circa venti minuti dalla interruzione della gara, alla presenza dei Carabinieri, nelle more giunti allo stadio, sussistendo le condizioni ideali e di normalità, decideva per la prosecuzione della stessa. Avvisando entrambe le società di tale iniziativa; rilevato che anche dalla documentazione allegata dalla società reclamante al ricorso, non è emersa alcuna condizione di criticità sia riferita all’atteggiamento del pubblico presente, sia a quello dei calciatori della società reclamata, per cui la decisione dell’arbitro di riprendere la gara risulta essere legittima e condivisibile; considerato, pertanto, che nella fattispecie l’abbandono della società ASD Mari Football Club deve considerarsi come rinuncia alla prosecuzione della gara per cui il reclamo non appare meritevole di accoglimento, tutto ciò premesso letto l’art. 53 NOIF; DELIBERA a) di revocare la delibera adottata da questa Giustizia Sportiva e pubblicata sul CU n. 107 del 21/4/2016; b) di rigettare il reclamo proposto dalla società ASD Mari Football Club per le motivazioni innanzi precisate e per l’effetto c) di infliggere alla società ASD Mari Football Club la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, oltre la penalizzazione di un punto in classifica; d) di infliggere alla società Mari Football Club l’ammenda di € 250.00, trattandosi di prima rinuncia; e) di confermare tutti gli altri provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza; f) di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società ASD Mari Football Club, se non versata.
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