COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 24 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO FRIGENTO – GARA VIRTUS STURNO GROTTA – FRIGENTO DEL 22/5/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 120 del 24 Maggio 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RECLAMO FRIGENTO – GARA VIRTUS STURNO GROTTA – FRIGENTO DEL 22/5/2016
Il G.S.T., f.f., letto gli atti di gara, ed il reclamo proposto ritualmente dalla società US Frigento ASD avverso la omologazione della gara in oggetto; considerato che la società reclamante deduce che alla gara ha partecipato il Sig. Morra Angelo, calciatore della società ASD Virtus Sturno Grotta, in posizione irregolare in quanto avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica; rilevato che il reclamo, così come proposto, appare meritevole di accoglimento dal momento che sul C.U. n. 118 del 19/5/2016 veniva riportata la squalifica per un turno per recidiva in ammonizione del Sig. Morra Angelo per cui quest’ultimo non aveva titolo a prendere parte alla gara in oggetto, tutto ciò premesso, letti gli artt. 17, 18 e 19 del Codice di Giustizia sportiva;
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo e per l’effetto
b) di infliggere alla società Virtus Sturno Grotta la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
c) di inibire il Sig. Graziosi Mariano, dirigente della società ASD Virtus Sturno Grotta, sino a tutto il 31/XII/2016 per avere consentito la partecipazione alla gara di un calciatore in posizione irregolare. Tale sanzione tiene conto della imminente conclusione dei campionati nonché del periodo feriale;
d) di infliggere alla società ASD Virtus Sturno l’ammenda di € 270,00 (duecentosettanta/00) per le motivazioni innanzi specificate;
e) di squalificare il Sig. Morra Angelo, calciatore della società ASD Virtus Sturno, per ulteriori tre giornate;
f) di restituire la tassa reclamo alla società Frigento ASD, se già versata;
g) di rimandare alla camicia di gara per gli ulteriori provvedimenti disciplinari.
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