COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 150. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Virtus Ischia C5 in riferimento alla gara Virtus Ischia C5 – Turris Octava del 30.04.2016, Campionato di Calcio a Cinque – serie C2 Fasc. 207/ATP – SS 2015-16 Gara: Virtus Ischia C5 / Turris Octava del 30.04.2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
150. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Virtus Ischia C5 in riferimento alla gara Virtus Ischia C5 – Turris Octava del 30.04.2016, Campionato di Calcio a Cinque – serie C2 Fasc. 207/ATP – SS 2015-16 Gara: Virtus Ischia C5 / Turris Octava del 30.04.2016 L’A.S.D. Virtus Ischia C5 proponeva reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. 12/5/2016 ) per la gara in epigrafe indicata, disputata il 30.4.2016. La reclamante deduceva che la società ASD Virtus Ischia C5 non aveva ricevuto la comunicazione del sollecito del pagamento delle obbligazioni economiche della FGCI, della Lega e….. Preliminarmente occorre evidenziare che l’omesso versamento comporta la mancata disputa della gara per responsabilità della società inadempiente, ai sensi dell’art. 30 del regolamento nazionale dilettanti. Nel caso di specie risulta certamente agli atti che l’A.S.D. Virtus Ischia C5 non aveva effettuato il versamento prima della suddetta gara. Peraltro, l’arbitro correttamente, su indicazione del Commissario di Campo, non consentiva la disputa della gara. Dagli atti del fascicolo si evince che in data 14.4.2016, il Comitato Regionale FIGC Campania aveva spedito la raccomandata n. 15224816066-5 presso l’indirizzo della società A.S.D. Virtus Ischia, come tale dichiarato al Comitato. Detta raccomandata non perveniva, in data 18.4.2016, al destinatario solo perché essa società era risultata sconosciuta all’indirizzo a firma di tale A. Regine, così come acquisita dagli atti del Giudice Sportivo. L’appello va, quindi, rigettato. P. Q. M. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello rigetta l’appello come sopra proposto dall’ASD Virtus Ischia C5. Dispone addebitarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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