COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 151. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società ASD Atletico Eol1in riferimento alla gara US Agropoli 1921 – Atletico EOL Eboli del 13/03/2016 – Campionato ci Calcio a 5, Serie D, Girone F

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 151. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società ASD Atletico Eol1in riferimento alla gara US Agropoli 1921 – Atletico EOL Eboli del 13/03/2016 – Campionato ci Calcio a 5, Serie D, Girone F La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva l’infondatezza del reclamo. Invero, dal referto arbitrale e dal supplemento depositato in atti, che hanno valenza di fonte di prova privilegiata, risulta che il direttore di gara è stato colpito dal calciatore della squadra appellante Antonio Di Lorenzo con un forte pugno al volto al punto da non consentire all’arbitro di potare a termine la gara. P.Q.M. DELIBERA il rigetto del reclamo e, per l’effetto, la conferma della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, dell’ammenda di euro duecento irrogata alla società Atletico EOL Eboli, nonché della squalifica fino al 13/03/2019 disposta dal G.S.T. a carico del calciatore Antonio Di Lorenzo. Si dispone altresì di addebitare la tassa di reclamo alla società reclamante ove non versata.
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