COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO PISCIOTTA – GARA ATLETICO PISCIOTTA – CAPITELLO SOCCER DEL 17/1/2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RECLAMO ATLETICO PISCIOTTA - GARA ATLETICO PISCIOTTA – CAPITELLO SOCCER DEL 17/1/2016 Il G.S.T., f.f., letti gli atti ufficiali di gara, ed il reclamo proposto dalla società Atletico Pisciotta avverso la omologazione della gara in oggetto; considerato che la società reclamante deduce e denuncia, a prescindere dai giudizi tecnici sull’operato dell’arbitro, l’irregolarità della gara in oggetto in quanto il direttore di gara non sarebbe stato titolato ad arbitrarla, in quanto residente in una sede a distanza minima dalla località ove si è disputata la partita e quindi territorialmente collegato con la società ospitata, tanto da pregiudicarne l’irregolarità nonché lo stesso direttore di gara sarebbe gravato da carichi pendenti penali, evidentemente non dichiarati, per cui chiedeva in via preliminare, di infliggere alla società Capitello Soccer la punizione sportiva della perdita della gara o, subordine, la ripetizione della stessa; rilevato che questa Giustizia Sportiva, con delibera riportata sul C.U. n. 92 del 24/3/2016, sospendeva la omologazione della gara e contestualmente trasmetteva gli atti alla Procura Federale circa la presunta violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS nonché per l’individuazione di precise e personali responsabilità a carico di singoli tesserati coinvolti nella vicenda e non identificati; rilevato che, in data 20/5/2016, il sig. Procuratore Federale Aggiunto trasmetteva a questa Giustizia Sportiva gli accertamenti richiesti onde permettere al Giudice Sportivo Territoriale di adottare i provvedimenti di competenza; considerato che dalla lettura della relazione finale, della copiosa documentazione ad essa allegata, redatta dal collaboratore della Procura Federale, a tanto delegato dal Sig. Procuratore Federale Aggiunto, si evince che il reclamo, così come proposto, non appare meritevole di accoglimento atteso che il difetto di imparzialità del direttore di gara non è stato provato nemmeno in sede di audizione dei dirigente e dei calciatori della società reclamante; rilevato che anche l’ulteriore motivo di reclamo non appare fondato atteso che le eventuali doglianze circa i requisiti minimi dell’arbitro a norma di regolamento AIA sono di competenza esclusiva di quest’ultimo e non di una società calcistica e che, comunque, tali doglianze sono superate de facto dal momento che l’AIA, per il tramite del CRA Campano e dell’Organo Tecnico Sezionale, utilizzano, previe regolari designazioni in campionati ufficiali, l’associato di Giacomo Vincenzo, direttore di gara della partita in oggetto; considerato che la società reclamante deduce dell’esistenza a carico del direttore di gara di precedenti penali e carichi pendenti non fornendo, però, la prova attraverso l’esibizione di documenti ufficiali probatori ma limitandosi esclusivamente a mere affermazioni dedotte dal Presidente pro – tempore dell’ASD Pisciotta peraltro a lui conosciute perché riferite de relato e per il tramite di terza persone per cui anche tale denuncia non appare fondata; tutto ciò premesso; DELIBERA a) di rigettare il reclamo e per l’effetto b) di omologare la gara con il punteggio conseguito sul campo di 2-1 a favore della società ASD Capitello Soccer; c) di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza; d) di prelevare la tassa reclamo dal fondo cauzionale della società Atletico Pisciotta, se non versata; e) di trasmettere la presente delibera al Sig. Procuratore Fedeale Aggiunto presso la Procura Federale di Roma.
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