COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 260/PF N. 236. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SIRO ANTONIO 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 5, DELLE NOIF

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 260/PF N. 236. DEF.TO P.F. - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SIRO ANTONIO 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 5, DELLE NOIF Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 25 febbraio 2016, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Alessandro Avagliano, in data 19 novembre 2015, prot. 4967/89, a carico del tesserato Siro Antonio di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso deferimento indicate; tanto premesso OSSERVA: alla prevista riunione 17.03.2016) sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza ed ha chiesto la sanzione di quattro giornate di squalifica per il deferito. Dalla documentazione in atti e dall’esame dell’istruttoria espletata in sede di indagini, risulta che il calciatore era stato schierato in campo dalla A.S.D. Lusciano ad un numero di sei gare nonostante non risultasse tesserato con la predetta società. Le sanzioni vanno, quindi, fissate come da dispositivo in relazione all’addebito. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania DELIBERA di ritenere il deferito responsabile delle violazioni ascritte e di applicare al calciatore Siro Antonio numero quattro giornate di squalifica.
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