COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 140. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in Appello presentato dalla società Temeraria 1957 in riferimento alla gara Pandola 2010 – Temeraria 1957 San Mango del 22.11.2015 – Campionato di Juniores Proc. 38 – 2015-16 – Temeraria 1957 Gara 22.11.2015 – gara Pandola 2010 – Temeraria 1957 San Mango – Cat. Juniores

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 140. DELIBERA C.S.A.T. - Ricorso in Appello presentato dalla società Temeraria 1957 in riferimento alla gara Pandola 2010 – Temeraria 1957 San Mango del 22.11.2015 – Campionato di Juniores Proc. 38 - 2015-16 – Temeraria 1957 Gara 22.11.2015 - gara Pandola 2010 - Temeraria 1957 San Mango – Cat. Juniores La società Temeraria 1957 proponeva reclamo avverso la delibera del G.S.T. di cui al C.U. n. 49 del 26.11.2015, pag. 915, col quale era stata inflitta ad essa appellante la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 (punteggio che il GST indica, riprendendo in parte qua il contenuto del referto arbitrale, di 3-1 in favore della soc. Pandola 2010) ed al pagamento dell’ammenda di euro 50. A fondamento della decisione di prime cure si deduce che dal referto arbitrale risultava espulso un calciatore della soc. Temeraria 1957 contraddistinto dal numero 24 di maglia, laddove l’arbitro aveva riconosciuto i calciatori recanti numero di maglia solo dal n. 1 al n. 18: dal che inferiva che il calciatore espulso non era stato né inserito in distinta né identificato. A sostegno del reclamo, la Società Temeraria 1957 San Mango deduce che a) la gara era terminata col punteggio di 3-1 a favore di essa reclamante, e non viceversa; b) che l’unico provvedimento di espulsione comminato dal d.d.g. al 26° minuto, riguardava il calciatore della Società Pandola 2010 contraddistinto dal numero di maglia 14 e che nessuno, invece, era stato espulso tra i calciatori della società Temeraria 1957 San Mango. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 94 del 31/3/2016, pag. 2179, questa Corte disponeva di sospendere il giudizio in attesa di accertamenti, che demandava alla Procura Federale. In data odierna pervenivano gli accertamenti di cui sopra, con nota della Procura datata 19.5.2016: in tale carteggio la Procura Federale dà atto di aver sentito il d.d.g. e tesserati dell’una e dell’altra compagine i quali hanno confermato la tesi difensiva: in particolare, al di là delle dichiarazioni rese dai tesserati Falivene Antonio e Rega (Temeraria 1957), da quella resa dallo stesso d.d.g. Bianco Antonio emerge chiaramente che questi ebbe a confondersi, attribuendo nel referto l’espulsione ad un calciatore della Temeraria 1957 anziché ad uno della squadra antagonista, di aver errati anche nella trascrizione del risultato. Tra l’altro, il medesimo direttore di gara dichiarava di ricordare che il calciatore espulso indossava la maglia rossa, laddove emerge dagli atti che i colori di maglia della Temeraria 1957 erano il bianco e celeste. Alla luce di quanto precede, emerge chiaramente la fondatezza del gravame. P.Q.M. La Corte Sportiva D'Appello Territoriale annulla la decisione del GST in epigrafe indicata e conferma il risultato sul campo di 3-1 in favore della Soc. Temeraria 1957. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento alla Procura Federale, come da richiesta.
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