COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 143. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Volturara Terminio in riferimento alla gara Progetto Rione Fellino – Volturara Terminio del 24.03.2016, Campionato di Prima Categoria Proc. 183 – 2015-16 – ASD Volturara Terminio Gara 24.03.2016- gara Progetto Rione Fellino c Volturara Terminio – Campionato di Prima Cat.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 121 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 143. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in appello presentato dalla società Volturara Terminio in riferimento alla gara Progetto Rione Fellino – Volturara Terminio del 24.03.2016, Campionato di Prima Categoria Proc. 183 - 2015-16 - ASD Volturara Terminio Gara 24.03.2016- gara Progetto Rione Fellino c Volturara Terminio - Campionato di Prima Cat. L’A.S.D. Volturara Terminio impugna la delibera del G.S.T. pubblicata a pag. 2478 del C.U. 110 del 28.04.2016 con cui è stata inflitta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio 0- 3 e l’inibizione del dirigente responsabile sino al 27.5.2016, sig. Mele Marino, a seguito dell’accertata posizione irregolare del calciatore Del Percio Mario (26.09.1995) in occasione della gara in epigrafe. La ricorrente affida l’impugnazione ad un unico motivo col quale deduce la mancata partecipazione del calciatore alla gara ed il conseguente mancato condizionamento del regolare svolgimento della stessa e contesta altresì il provvedimento di inibizione a carico del dirigente il quale avrebbe “soltanto... firmato la distinta di gara”. L’appello è parzialmente fondato. Ai sensi dell’art. 17, comma 5, ultima parte, del CGS, «La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque». Nel caso di specie, dalla distinta di gara e dal referto arbitrale emerge che il calciatore in parola, non presente nei tabulati della società appellante, fu schierato in panchina col n. 13 tra le riserve ma non prese mai parte alla gara. P.Q.M. La Corte Sportiva D'Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della delibera del G.S.T. in epigrafe: - Annulla la sanzione della perdita della gara e conferma il risultato conseguito dalle squadre sul campo per 2-2; - Conferma nel resto l’impugnata delibera.
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