COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BOUKAL OMAR, sig. TIRELLI LORENZO e A.S.D. F.C. MELETOLESE 1969 – Camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. BOUKAL OMAR, sig. TIRELLI LORENZO e A.S.D. F.C. MELETOLESE 1969 - Camp. Eccellenza Con nota 26.04.2016 n. 11724 - 709, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BOUKAL OMAR, tess. A.S.D. F.C. Meletolese 1969, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli art. 17, N.5, 46, comma 6 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F., e per aver disputato le gare GATTATICO – MELETOLESE del 18.10.2015 , MELETOLESE – FORNOVO del 25.10.2015, SORBOLO – MELETOLESE del 28.10.2015 e MELETOLESE – LESIGNANO del 01.11.2015 – Campionato Prima Categoria nelle fila della Società Meletolese FC 1969, senza averne titolo perché non (ancora) tesserato. - il sig. TIRELLI LORENZO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società A.S.D. F.C. Meletolese 1969 , della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 n.1 e 66 n. 4 delle N.O.I.F. ,per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare GATTATICO – MELETOLESE del 18.10.2015 , MELETOLESE – FORNOVO del 25.10.2015, SORBOLO – MELETOLESE del 28.10.2015 e MELETOLESE – LESIGNANO del 01.11.2015 – Campionato Prima Categoria in cui è stato impiegato in posizione irregolare , in quanto non tesserato, il calc. Boukal Omar, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento ed accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnate ai direttori delle gare ; - la società A.S.D. F.C. MELETOLESE 1969, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per i comportamenti posti in essere dai signori Tirelli Lorenzo e Boukal Omar, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 3 giornate di squalifica per il calc. BOUKAL OMAR, 3 mesi di inibizione per il sig. TIRELLI LORENZO, l'ammenda di € 300 e 2 punti di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di competenza, per l'A.S.D. F.C. MELETOLESE . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. BOUKAL OMAR 2 giornate di squalifica, al sig. TIRELLI LORENZO 2 mesi di inibizione, ed all'A.S.D. MELETOLESE l'ammenda di € 200 e 2 puntI di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di competenza. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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