COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GUASTI LUCA, sigg. CECI MAURIZIO, LIBRERI SIMONE, ADORNI ANTONIO, RAINIERI SANDRO e U.S.D. MEDESANESE – Camp. Promozione

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. GUASTI LUCA, sigg. CECI MAURIZIO, LIBRERI SIMONE, ADORNI ANTONIO, RAINIERI SANDRO e U.S.D. MEDESANESE - Camp. Promozione Con nota 05.04.2016, n. 10707-561, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. CECI MAURIZIO, Presidente dell’U.S.D. Medesanese , della violazione dell’art. 1 bis, comma 1e 5 , del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calc. Guasti Luca, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle seguenti 11 gare di Campionato di Promozione : MEDESANESE – NIBBIANO del 06.09.2015; MEDESANESE – POL.IL CERVO DEL 13.09.2015 ; MONTECCHIO – MEDESANESE del 20.09.2015; MEDESANESE – MONTICELLI del 27.09.2015; LANGHIRANESE – MEDESANESE del 30.09.2015 ; SAN SECONDO – MEDESANESE del 04.10.2015; MEDESANESE – CASTELLANA del 14.10.2015; MEDESANESE – BORETTO del 18.10.2015; AGAZZANESE – MEDESANESE del 25.10.2015; MEDESANESE – CARIGNANO del 01.11.2015; CASTELNOVESE MELETOLESE – MEDESANESE del 08.11.2015; - Il calciatore GUASTI LUCA (nato 11.04.1986), tess. U.S.D. Medesanese, della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere disputato le gare di Campionato di Promozione : MEDESANESE – NIBBIANO del 06.09.2015; MEDESANESE – POL.IL CERVO DEL 13.09.2015 ; MONTECCHIO – MEDESANESE del 20.09.2015; MEDESANESE – MONTICELLI del 27.09.2015; LANGHIRANESE – MEDESANESE del 30.09.2015 ; SAN SECONDO – MEDESANESE del 04.10.2015; MEDESANESE – CASTELLANA del 14.10.2015; MEDESANESE – BORETTO del 18.10.2015; AGAZZANESE – MEDESANESE del 25.10.2015; MEDESANESE – CARIGNANO del 01.11.2015; CASTELNOVESE MELETOLESE – MEDESANESE del 08.11.2015, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. LIBRERI SIMONE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S.D. Medesanese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n° 7 gare del Campionato di Promozione della USD Medesanese , in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Guasti Luca, sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all’arbitro, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consentendo così che lo stesso partecipasse alle citate 7 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. ADORNI ANTONIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S.D. Medesanese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n° 3 gare del Campionato di Promozione della USD Medesanese , in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Guasti Luca, sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all’arbitro, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consentendo così che lo stesso partecipasse alle citate 3 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. RAINIERI SANDRO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’U.S.D. Medesanese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n° 1 gara del Campionato di Promozione della USD Medesanese , in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Guasti Luca, sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all’arbitro, con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consentendo così che lo stesso partecipasse alle citate 2 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società U.S.D. MEDESANESE , a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzati in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 6 giornate di squalifica per il calc. GUASTI LUCA, 9 mesi di inibizione per il sig. CECI MAURIZIO, 6 mesi di inibizione per il sig. LIBRERI SIMONE, 3 mesi di inibizione per il sig. ADORNI ANTONIO, 2 mesi di inibizione per il sig. RAINIERI SANDRO, l'ammenda di € 600 e 4 punti di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di competenza, per l'U.S.D. MEDESANESE . Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al calc. GUASTI LUCA 5 giornate di squalifica, al sig. CECI MAURIZIO 6 mesi di inibizione, al sig. LIBRERI SIMONE 4 mesi di inibizione, al sig. ADORNI ANTONIO 3 mesi di inibizione, al sig. RAINIERI SANDRO 2 mesi di inibizione, ed all'U.S.D. MESESANESE l'ammenda di € 500 e 4 puntI di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017, nel Campionato di competenza. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it