COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TORRE PEDRERA avverso inibizione al 31.3.2017 dir. BELLAVISTA MIRCO, ammende di € 200 e 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 42 del 5.5.2016 gara TORRE PEDRERA – RONCOFREDDO dell’1.5.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. TORRE PEDRERA avverso inibizione al 31.3.2017 dir. BELLAVISTA MIRCO, ammende di € 200 e 250 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 42 del 5.5.2016 gara TORRE PEDRERA - RONCOFREDDO dell'1.5.2016 L'A.S.D. TORRE PEDRERA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra elencati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il dir. BELLAVISTA, entrato in campo in modo concitato non proferiva frasi offensive ed ingiuriose nei confronti dell'arbitro, né tanto meno assumeva un comportamento minaccioso verso lo stesso; si recava dall'arbitro in maniera esagitata, ma non maleducata né minacciosa per chiedere spiegazioni; 2) appare eccessiva l'ammenda di € 250, anche raffrontando analoghe situazioni. Le violazioni dei tifosi del Torre Pedrera sono consistite nel lancio di oggetti, pietre un caso, accendini in un altro. Ritiene anche illegittima l'irrogazione dell'ammenda di € 200, inflitta per un comportamento, di fatto, già sanzionato con l'ammenda di € 250. Chiede l'annullamento o una riduzione delle sanzioni impugnate. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito : 1) che al 36° minuto del secondo tempo, dopo una decisione tecnica, sostenitori locali lanciavano in campo alcuni accendini ed una bottiglietta di acqua, che arrivavano a circa 5o cm. dall'arbitro; 2) che al 47° minuto del secondo tempo, alla concessione di un calcio di rigore a favore del Roncofreddo, il sig. BELLAVISTA, addetto al servizio di forza pubblica sostitutiva, entrava sul terreno di gioco correndo e urlando frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro, venendo fermato quando gli si trovava a circa due metri ed allontanato a forza da giocatori locali; 3) nello stesso frangente, sostenitori locali lanciavano, verso l'area in cui avrebbe dovuto essere tirato il calcio di rigore, sassi a più riprese, che impedivano ai giocatori di entrambe le squadre ed all'arbitro di riprendere il gioco e la gara veniva sospesa; - valutato che il riprovevole comportamento messo in atto dal sig. Bellavista, possa essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta dallo stesso, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2016 la inibizione del sig. BELLAVISTA MARCO e di confermare le ammende di € 200 e 250 a carico dell'A.S.D. TORRE PEDRERA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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