COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°405 del 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NEW TEAM TIVOLI C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI TRINCA GIANLUCA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 50 DEL 12/05/2016 (Gara: NEW TEAM TIVOLI C5 – NAZARETH del 06/05/2016 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 394 del 20/05/2016
COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N°405 del 27/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NEW TEAM TIVOLI C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI TRINCA GIANLUCA PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 50 DEL 12/05/2016 (Gara: NEW TEAM TIVOLI C5 – NAZARETH del 06/05/2016 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 394 del 20/05/2016 La Società NEW TEAM TIVOLI C5, contestando la squalifica inflitta al calciatore DI TRINCA Gianluca dal primo Giudice, come a margine, sostiene che lo stesso giocatore avrebbe rivolto all’arbitro solamente espressione irriguardosa, senza offenderlo. Tale affermazione è smentita dal referto arbitrale – fonte primaria di prova – dal quale risulta che il DI TRINCA si è espresso nei confronti dell’Arbitro con una frase ingiuriosa e di forte disprezzo. Ciò stante, non essendo assumibili le lamentele della ricorrente ed apparendo congrua la sanzione di 4 turni di squalifica comminata al DI TRINCA, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale - DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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