COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 23/05/2016 RIVAROLESE 1919 IMPERO – PRAESE 1945

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 26/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale gara del 23/05/2016 RIVAROLESE 1919 IMPERO - PRAESE 1945 Il Giudice Sportivo letto il referto arbitrale dal quale emerge che all'ora stabilita per la competizione in oggetto il direttore di gara designato non era presente sul terreno di gioco; considerato che una volta giunto presso l'impianto il nuovo direttore di gara incaricato i tesserati della società Rivarolese 1919 Impero avevano già lasciato l'impianto; ritenuto che l'art. 7 del regolamento del gioco del calcio prevede che il tempo di attesa per l'inizio della gara corrisponda ad un tempo di gioco; considerato che i tesserati della società Rivarolese 1919 Impero hanno, in realtà, abbandonato l'impianto prima che tale tempo decorresse e pertanto debbono essere ritenuti rinunciatari alla gara; visto l'art.17, punti 1 e 3 del C.G.S.; delibera di infliggere alla Società Rivarolese 1919 Impero le seguenti sanzioni: 1) punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, 2) ammenda di euro 150,00 per rinuncia (prima rinuncia).
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