COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 47/cs – Ricorso società GSD Olimpic Prà Pegliese 1971 avverso la squalifica del calciatore Loris Gaggero fino al 16.11.2017. Gara Amici Marassi – Olimpic Prà Pegliese 1971 del 7 maggio 2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 69 del 16.5.2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 01/06/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 47/cs - Ricorso società GSD Olimpic Prà Pegliese 1971 avverso la squalifica del calciatore Loris Gaggero fino al 16.11.2017. Gara Amici Marassi – Olimpic Prà Pegliese 1971 del 7 maggio 2016 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 69 del 16.5.2016. La società GSD Olimpic Prà Pegliese 1971 ha depositato ricorso di rito avverso la squalifica fino al 16.11.2017 del calciatore Loris Gaggero, reo d’aver colpito con una gomitata al petto un assistente arbitrale; espulso, veniva trattenuto e allontanato dai compagni. Successivamente, lo stesso aspettava la terna arbitrale nel tunnel che conduce agli spogliatoi e, reiterando il comportamento aggressivo, colpiva l’assistente con un calcio alla caviglia. La struttura pubblica a cui aveva fatto ricorso diagnosticava la presenza di lesioni personali con prognosi di guarigione in cinque giorni. La società ricorrente ammette i fatti ma sostiene l’involontarietà di entrambi i gesti perciò chiede che la squalifica del calciatore sia rideterminata e inflitta in maniera più contenuta. Il reclamo non merita l’accoglimento. Osserva la Corte come i gesti del tirare una gomitata e di colpire con un calcio siano azioni che implicano la volontà dell’attore di commetterli e escludono in partenza le dichiarazioni della società ricorrente poste a difesa del proprio tesserato. All’attenta lettura degli atti ufficiali appare chiaro che il primo giudice, nella determinazione della squalifica, ha tenuto conto della gravità dei due gesti il secondo dei quali premeditato, perché compiuto a incontro ultimato, presso il tunnel dello spogliatoio dove il calciatore aveva atteso l’assistente per sferrargli il calcio alla caviglia. Le conseguenti lesioni procurate, certificate dalla struttura pubblica cui lo stesso ha dovuto ricorrere, pesano come un macigno nella determinazione della pena, la cui misura non può certamente ritenersi eccessiva come sostenuto dalla società. Per questi motivi la Corte respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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