COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: Zivido – Rozzano del 21/5/2016

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale GARA: Zivido – Rozzano del 21/5/2016 Come pubblicato sul CU n° 61 del 14-4-16 del CRL è stata autorizzato lo svolgimento del Trofeo Città di Segrate. Dagli atti della gara in oggetto si evince che la medesima è stata definitivamente sospesa dal direttore di gara a seguito dei fatti violenti sotto descritti. Al 24° del 2° tempo veniva espulso il calciatore Francesco Marku della società Zivido a seguito di fallo da lui subito da un avversario cadeva a terra, si rialzava prontamente e sferrava un violento calcio colpendo il volto dell’avversario che rimaneva a terra senza reagire e veniva nuovamente e ripetutamente colpito con calci alla schiena ed alle gambe. Uno di questi calci tramite i tacchetti della scarpa provocava un taglio al polpaccio del calciatore colpito. Nel frattempo il calciatore Mario Marku della società Zivido colpiva con un violento pugno al volto un avversario che stordito per il colpo indietreggiava vistosamente indi lo spingeva ripetutamente. Inoltre per due volte spingeva altro calciatore facendolo indietreggiare per circa un metro e mezzo. Per tali motivi veniva espulso. Il direttore di gara notava altro calciatore della società Zivido che tuttavia non riusciva ad identificare che colpiva con un pugno un avversario mentre con certezza individuava il calcatore Alin Negoita della società Zivido che sferrava due calci ad un avversario; il calcatore Andrei Negoita della società Zivido che colpiva un avversario con un calcio e lo spingeva ed infine il calciatore Favizzoli Matteo della società Zivido che spingeva un avversario. Tutti questi calciatori venivano considerati espulsi. Va dato atto che il capitano della società Zivido e gli altri calciatori comunicavano al direttore di gara la loro dissociazione dai fatti violenti e chiedevano di potersi allontanare. Al direttore di gara che constatava che a seguito delle violenze la società Zivido sarebbe comunque rimasta senza il numero minimo di calciatori per continuare regolarmente la gara non rimaneva che considerare la stessa definitivamente sospesa. I fatti violenti su descritti ed in particolare il comportamento del calciatore Francesco Marku che ha assalito brutalmente un calciatore della società avversaria affibbiandogli ripetuti calci e procurandogli un taglio sanguinante al polpaccio, e la pervicacia colla quale il calciatore Mario Marku della società Zivido colpiva con un violento pugno al volto un avversario stordendolo e continuava la sua azione violenta anche spingendo altri avversari merita di essere considerata e sanzionata adeguatamente tanto più che tali azioni si sono verificate nell’ambito di un incontro di un torneo che proprio per le sue caratteristiche dovrebbe rappresentare momenti di festa e di amicizia. La società Zivido a causa del comportamento dei propri tesserati risulta pertanto responsabile e di conseguenza va sanzionata. P.Q.S. DELIBERA a) di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo, Zivido – Rozzano 0- 9 b) di comminare alla società Zivido oggettivamente € 100,00 di multa. c) di squalificare fino al 30 novembre 2016 il calciatore Francesco Marku della società Zivido; d) di squalificare fino al 28 settembre 2016 il calciatore Mario Marku della società Zivido; e) di squalificare per tre gare di torneo i calciatori Alin Negoita e Andrei Negoita della società Zivido; f) di squalificare per una gare di torneo il calciatore Favizzoli Matteo della società Zivido.
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