• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15.04.2016 a carico di : RUSCONI Ercole per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 61 NOIF per avere sottoscritto la distinta della gara Lecco Calcio a 5/ACSI Aurora del 13.10.2015, in qualità di dirigente accompagnatore della società Lecco Calcio a 5, nella quale era inserito il sig. Claudio Moraes Sadi come allenatore, senza che quest’ultimo avesse alcun titolo idoneo a ricoprire tale ruolo; ASD LECCO CALCIO A 5, per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15.04.2016 a carico di : RUSCONI Ercole per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'Art. 61 NOIF per avere sottoscritto la distinta della gara Lecco Calcio a 5/ACSI Aurora del 13.10.2015, in qualità di dirigente accompagnatore della società Lecco Calcio a 5, nella quale era inserito il sig. Claudio Moraes Sadi come allenatore, senza che quest’ultimo avesse alcun titolo idoneo a ricoprire tale ruolo; ASD LECCO CALCIO A 5, per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 19.05.2016, e che hanno concordato con il rappresentante della Procura l'applicazione delle sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 23 CGS, nei seguenti termini: per RUSCONI Ercole 20 giorni di inibizione e per la società ASD CALCIO A 5 Euro 130,00 di ammenda; Osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti Rusconi e ASD LECCO CALCIO A 5 e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'Art. 23 CGS lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto APPLICA a RUSCONI Ercole 20 giorni di inibizione ed alla società ASD CALCIO A 5 Euro 130,00 di ammenda; Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 15.04.2016 a carico di : RUSCONI Ercole per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’Art. 61 NOIF per avere sottoscritto la distinta della gara Lecco Calcio a 5/ACSI Aurora del 13.10.2015, in qualità di dirigente accompagnatore della società Lecco Calcio a 5, nella quale era inserito il sig. Claudio Moraes Sadi come allenatore, senza che quest’ultimo avesse alcun titolo idoneo a ricoprire tale ruolo; ASD LECCO CALCIO A 5, per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra."