COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo in proprio del signor STIGLIANO MASSIMILIANO Torneo Jr Ape Longoni Gara del 04-05-2016 tra Cabiate Calcio / Lentatese C.U. n. 45 della Delegazione di Monza datato 12-05-2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°76 del 26/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo in proprio del signor STIGLIANO MASSIMILIANO Torneo Jr Ape Longoni Gara del 04-05-2016 tra Cabiate Calcio / Lentatese C.U. n. 45 della Delegazione di Monza datato 12-05-2016 Il giocatore STIGLIAMO MASSIMILIANO ha proposto in proprio reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato sino al 30.11.2016 ritenendo la squalifica eccessiva e chiedendone quindi una riduzione. La Corte Sportiva d'Appello, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini regolamentari, rileva che, come risulta dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte di prova privilegiata, il giocatore Stigliano, si rendeva effettivamente responsabile dei fatti ascritti. Sebbene gli stessi debbano essere fermamente censurati, non sono tali da configurare atti di natura violenta, e per tanto la loro gravità è da considerarsi leggermente attenuta. Tanto premesso e ritenuto, ACCOGLIE PARZIALMENTE il reclamo proposto e riduce la squalifica sino al giorno 30/10/2016, dispone l'accredito della relativa tassa.
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