• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 22 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO S.S.D. TAVERNA AVVERSO LE SANZIONI: – REVOCA DEL TITOLO “SEI BRAVO A … SCUOLA CALCIO” ED AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; – INIBIZIONE PER ANNI 1 ALLA SIG.RA D’ACRI FRANCA, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2509/791PF 14-15/FDL/GB DEL 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 18.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CFA del 22 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO S.S.D. TAVERNA AVVERSO LE SANZIONI: - REVOCA DEL TITOLO “SEI BRAVO A … SCUOLA CALCIO” ED AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; - INIBIZIONE PER ANNI 1 ALLA SIG.RA D’ACRI FRANCA, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2509/791PF 14-15/FDL/GB DEL 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 18.11.2015)
La società S.S.D. Taverna e la sua Vice Presidente sig.ra Franca D’Acri, come rappresentate e assistite, hanno proposto reclamo congiunto avverso la delibera adottata dal Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 16.11.2015, con la quale è stata inflitta, alla vice presidente sig.ra D’acri Franca l’inibizione per anni uno per violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità), e alla predetta società l’ammenda di e 500,00, oltre alla sanzione della revoca del titolo “Sei Bravo a…..scuola di calcio”, torneo di calcio categoria pulcini indetto della Delegazione Provinciale di Cosenza della F.I.G.C.. Il procedimento ha origine da una segnalazione a firma di certo Cariola Andrea (presidente della società Marca di Cosenza), trasmessa alla Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Cosenza, che, ha investito della vicenda la Procura Federale. Nella segnalazione si riferisce di presunte irregolarità durante la disputa del Torneo di calcio giovanile indetto dalla Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Cosenza categoria “pulcini”, denominato “Sei Bravo a scuola di calcio”, svoltosi nel periodo febbraio/marzo 2015. La denuncia faceva particolare riferimento al comportamento di due società: l’Accademy Castrovillari e la ricorrente S.S.D. Taverna. In particolare, il denunciante, oltre ad esprimere il proprio disappunto sui contenuti del regolamento del torneo anzidetto e sulle modalità di gestione e controllo del torneo medesimo da parte della Delegazione cosentina, avanzava dubbi, per quanto interessa ai fini del presente procedimento, in ordine all’effettivo svolgimento della gara Accademy Castrovillari/S.S.D. Taverna del 22.02.2015, inizialmente rinviata per impraticabilità del campo di gioco e successivamente, a suo dire, mai disputata, nonostante fossero state presentate alla Delegazione provinciale di Cosenza, i relativi referti e le distinte regolarmente firmate dagli interessati in data 12.03.2015. Avanzava il sospetto, in altri termini, che la compilazione dei relativi atti (distinta e referto di gara) fosse non 2 veritiera e, dunque, irregolare. Le persone coinvolte, in relazione a tale circostanza, sono la sig.ra Maria Antonietta Stabile (vice presidente e dirigente della A.S.D. Accademy Castrovillari), la sig.ra Franca D’Acri (vice presidente e dirigente accompagnatore della Società S.S.D. Taverna), il sig. Celestino Ottavio (dirigente accompagnatore ufficiale della Società Marca di Cosenza). Secondo la prospettazione accusatoria la gara Castrovillari/Taverna, in programma il 22.02.2015, inizialmente non disputata per impraticabilità del campo di gioco, sarebbe stata posticipata al 12.03.2015: tuttavia, dal referto della gara si evincerebbe chiaramente che la firma del dirigente accompagnatore della società S.S.D. Taverna, sig.ra D’Acri Franca, non è assolutamente identica alle altre firme apposte dalla stessa sugli altri atti e sul verbale di audizione. Ne deduce, quindi, la Procura Federale, che la gara non sarebbe stata disputata. Alla luce di quanto sopra esposto il Tribunale Federale Territoriale Calabria, riunitosi in data 16.11.2015, ha adottato, per quanto rileva in questa fase d’appello, la decisione sopra ricordata e qui fatta oggetto di impugnazione dalla sig.ra D’Acri Franca e dalla S.S.D. Taverna, infliggendo alla società S.S.D. Taverna la revoca del titolo “sei bravo a Scuola di Calcio” e l’ammenda di € 500,00 e alla sig.ra D’Acri Franca, vicepresidente della società medesima, la sanzione dell’inibizione per anni 1. La società reclamante e la sua vicepresidente lamentano che la impugnata delibera del TFT Comitato Regionale Calabria è ingiusta, immotivata, irragionevole, contraddittoria. La stessa si fonderebbe su una erronea valutazione degli elementi di prova, aggravata da un ragionamento logico-deduttivo errato e da un palese travisamento dei fatti. Nello specifico e in via principale parte ricorrente eccepisce insussistenza di alcuna prova a sostegno della mancata disputa della gara Castrovillari/Taverna. Secondo la prospettazione difensiva la gara si sarebbe svolta regolarmente. Mette in rilievo, inoltre, parte reclamante, il valore giuridico del referto di gara. Secondo il regolamento del torneo di cui trattasi la direzione delle partite è stata demandata al “dirigentearbitro” della società ospitante: ne consegue che questi è destinatario dei relativi “poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare”. Pertanto, deduce parte reclamante, deve applicarsi la disciplina dettata in materia di referto di gara che, appunto, l’ordinamento federale considera quale prova “privilegiata” (art. 35 C.G.S.). In ogni caso, poi, anche laddove si ritenesse provata la condotta della sig.ra D’Acri Franca (aver dichiarato in data 13.05.2015 al collaboratore della Procura Federale la circostanza, asseritamente risultata non veritiera, di aver firmato distinta e referto della gara CastrovillariTaverna del 12.03.2015, nonostante questa non abbia mai avuto luogo), i reclamanti evidenziano come non sia comunque prevista la sanzione della “revoca del titolo Sei bravo a…..Scuola di Calcio”, bensì la più tenue sanzione dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società e quella dell’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale. Peraltro, proseguono i reclamanti, ammesso e non concesso che la sig.ra D’Acri non abbia regolarmente sottoscritto anche la distinta di gara, si tratterebbe di una infrazione meramente formale, che non può in alcun modo incidere sulla regolarità della gara disputata. Per queste ragioni, parte reclamante chiede: per la sig.ra D’Acri Franca, in via principale, la riforma della delibera del TFT impugnata di cui al Com. Uff. n. 63 del 18.11.2015 e l’assoluzione della stessa dall’incolpazione di cui trattasi e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale; per la società S.S.D. Taverna, in via principale, la riforma della delibera del TFT impugnata di cui al Com. Uff. n. 63 del 18.11.2015 e, per l’effetto, dichiararsi che la gara del 12.03.2015 tra Castrovillari e S.S.D. Taverna è stata regolarmente disputata, con la riassegnazione del titolo e la conseguente revoca della sanzioni irrogate; in subordine, viene richiesta la riduzione della sanzione alla sola pena dell’ammonizione o dell’ammenda, ovvero al minimo edittale, sempre previa dichiarazione di regolarità dello svolgimento della competizione. Alla seduta, fissata per il giorno 22.12.2015, svoltasi innanzi a questa Corte Federale di Appello Nazionale è comparso l’avv. Emilio Valenti, in sostituzione, giusta delega dimessa, dell’avv. Francesco Cambrea, riportandosi ai motivi d’appello. È, altresì, comparso il rappresentante della Procura federale, chiedendo il rigetto dell’appello. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motiv. La sig.ra D’Acri Franca è stata dal TFT ritenuta responsabile per “aver dichiarato in data 13.05.2015 al collaboratore della Procura Federale la circostanza, risultata non veritiera di aver firmato distinta e referto della gara Castrovillari/Taverna del 12.03.2015, nonostante questa non abbia mai avuto luogo”. La decisione del presente giudizio dipende, dunque, essenzialmente dalla verifica della effettiva disputa della gara Castrovillari/Taverna. Orbene, ritiene questa Corte che il materiale probatorio acquisito al procedimento non consente di considerare provato e, quindi, affermare, che la predetta gara non si sia disputata. La sig.ra Stabile Maria Antonietta (vice presidente della A.S.D. Castrovillari) ha dichiarato, per quanto qui rileva, che la gara tra il Castrovillari e la S.S.D. Taverna, non disputata inizialmente per impraticabilità del campo di gioco, fu regolarmente disputata in data 12.03.2015 presso l’impianto di San Basile con inizio alle ore 15.00. La sig.ra D’Acri Franca (vice presidente società S.S.D. Taverna) ha affermato che la gara con il Castrovillari del 22.02.2015 è stata rinviata per impraticabilità del campo al 12.03.2015, confermando, inoltre, che la firma apposta in calce al referto di gara della medesima partita è la sua. Nel prosieguo dell’audizione la stessa ha ribadito il fatto che la sua società ha schierato in campo una bambina come previsto dal regolamento (fatto questo che ha determinato la vittoria del torneo da parte della società Taverna in quanto a termini di regolamento la graduatoria è stata stilata in funzione, appunto, della partecipazione o meno di piccole giocatrici). Questo quadro probatorio non può essere in alcun modo scalfito da mere considerazioni in ordine alla sottoscrizione (asseritamente non veridica) della distinta di gara da parte della sig.ra D’Acrì. Secondo la tesi ricostruttiva della Procura Federale, come condivisa dal Tribunale di prime cure, la sottoscrizione della distinta di gara riferibile alla sig.ra D’Acrì non è identica alla altre firme della stessa sugli altri atti e sullo stesso verbale di audizione. Tuttavia, non può trascurarsi di considerare che la sottoscrizione di cui trattasi è stata riconosciuta come propria dall’interessata in sede di audizione. Del resto, poi, nessun dubbio sulla reale autenticità della firma della sig.ra D’Acri è stato avanzato dalle sole due persone che potevano in qualche modo eccepire la regolare redazione del referto e/o distinta: la sig.ra Stabile, dirigente squadra avversaria, che ha invece confermato la regolare disputa della gara, senza rivestire alcun interesse intrinseco a dichiarare il falso; il sig. Giuseppe Donato, dirigente arbitro, non ascoltato dalla Procura Federale, che ha adempiuto regolarmente a far firmare il referto e le distinte alle parti interessate. In conclusione, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla segnalata (da parte del denunciante) leggerezza, da parte della Delegazione F.I.G.C. di Cosenza, promotrice e organizzatrice dell’evento di cui trattasi, nelle attività di gestione e/o controllo del torneo in questione, questa Corte ritiene non sussistano elementi idonei ad affermare che la partita Castrovillari/Taverna del 12.03.2015, valevole per il torneo categoria pulcini denominato “Sei bravo a …..Scuola di Calcio”, rientrante nell’attività del settore giovanile e scolastico, indetto con Com. Uff. del Comitato Regionale Calabria n. 7 del 25.09.2014, non sia stata regolarmente disputata. Ciò conduce al proscioglimento della sig.ra D’Acrì e, per l’effetto, della società di cui la stessa è vicepresidente. Pertanto, la C.F.A., in accoglimento del ricorso, proscioglie la sig.ra D’Acri Franca dall’incolpazione nei confronti della stessa formulata e manda, per l’effetto, esente dalla correlata responsabilità la SSD Taverna, con riassegnazione alla stessa predetta società del titolo “Sei bravo a ….scuola di Calcio”. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. Taverna di Cosenza, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO S.S.D. TAVERNA AVVERSO LE SANZIONI: – REVOCA DEL TITOLO “SEI BRAVO A … SCUOLA CALCIO” ED AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; – INIBIZIONE PER ANNI 1 ALLA SIG.RA D’ACRI FRANCA, VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2509/791PF 14-15/FDL/GB DEL 15.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 18.11.2015)"