F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CFA dell’11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. LUDOS AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 250,00; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SIG.RA ROBERTA RICCOBONO; – INIBIZIONE PER MESI 12 ALLA SIG.RA CINZIA VALENTI; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 4221/436 PF14-15 GT/DL DEL 2.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN del 2.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CFA dell’11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. LUDOS AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 250,00; - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SIG.RA ROBERTA RICCOBONO; - INIBIZIONE PER MESI 12 ALLA SIG.RA CINZIA VALENTI; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 4221/436 PF14-15 GT/DL DEL 2.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 49/TFN del 2.2.2016) Con reclamo del 15.2.2016 la A.S.D. Ludos di Palermo impugnava la delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 49/TFN del 2.2.2016 con la quale, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura, erano state irrogate le seguenti sanzioni: nei confronti della Signora Roberta Riccobono 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; nei confronti della Signora Cinzia Valenti 12 (dodici) mesi di inibizione; nei confronti della Società A.S.D. Ludos l’ammenda di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00). Sosteneva la reclamante : a) il vizio formale consistente nell’invio di tutte le comunicazioni del procedimento conclusosi con la sanzione ad un errato indirizzo della Ludos. Tale vizio rilevante in sé si sarebbe tradotto nella violazione del diritto di difesa; b) l’ulteriore vizio formale per essere stato avviato il procedimento in forza di una segnalazione della ASD Femminile di Catania nella quale non era identificabile il firmatario e comunque sarebbe stato ritualmente inoltrato; c) nel merito il provvedimento sarebbe errato in quanto l’atleta Riccobono Roberta, nella gara in conseguenza delle quale era stata effettuata la segnalazione aveva già compiuto quindici anni. La reclamante precisava comunque di aver agito in buona fede e insisteva per l’annullamento integrale dei provvedimenti impugnati. Il reclamo è infondato e va pertanto respinto. Al riguardo è da osservare che il primo profilo dedotto come vizio formale è inconsistente atteso che le comunicazioni sono state inviate presso la sede della società risultante dagli atti ufficiali e anche se la società ha indicato altro indirizzo per la “corrispondenza” non può pretendersi che quando si tratti di atti aventi valore legale di particolare rilievo quale è quello in questione l’invio della comunicazione debba avvenire all’indirizzo indicato genericamente per la corrispondenza orinaria. In altri termini la sede effettiva è luogo presso il quale avviene ad ogni fine la notifica e la ricezione di atti. 2 Il secondo profilo è parimenti inconsistente atteso che non vi sono dubbi che la segnalazione sia avvenuta ad opera di quel soggetto (la squadra avversaria Femminile Catania) di cui si lamenta la non identificabile sottoscrizione, considerato che proprio qual soggetto ha partecipato al procedimento ed aveva diretto interesse alla contestazione. Nel merito il provvedimento è ineccepibile a nulla rilevando la circostanza dedotta in reclamo, ossia il raggiungimento dell’età al momento della gara, considerato che si discuteva dell’età al momento della richiesta di autorizzazione e non già successivamente. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ludos di Palermo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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