F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. ROSSI ROMOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 (OGGI TRASFUSO NEL NUOVO ART. 1 BIS COMMA 1), NONCHÉ 3, COMMA 1, E 8, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 108 N.O.I.F. – NOTA N. 11191/908 PF13-14/GT/DL DEL 29.5.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 114 del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. ROSSI ROMOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 (OGGI TRASFUSO NEL NUOVO ART. 1 BIS COMMA 1), NONCHÉ 3, COMMA 1, E 8, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 108 N.O.I.F. – NOTA N. 11191/908 PF13-14/GT/DL DEL 29.5.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 114 del 1.2.2016) La Procura Federale - su segnalazione del Comitato Regionale Umbria della LND, che aveva ricevuto un esposto dalla Società A.S.D. – G.M. 10- svolgeva delle indagini in ordine al trasferimento di alcuni calciatori che già tesserati della Società A.S.D. – G.M. 10, erano stati svincolati con provvedimento dell’allora Presidente Romolo ROSSI. Esperita attività istruttoria il Rossi veniva deferito per violazione degli artt. 1 comma 1 (ora art. 1 bis comma 1) 3 comma 1 e 8 comma 1 C.G.S. in combinato disposto dell’art. 108 N.O.I.F., per aver svincolato 12 calciatori utilizzando un timbro societario contraffatto. Il Tribunale lo sanzionava con l’inibizione per mesi 10 (Cfr. Com. Uff. n. 114/2016). Secondo il Giudice di primo grado il Rossi aveva agito all’insaputa del Consiglio Direttivo della Società, avendo provveduto allo svincolo dei calciatori immediatamente prima delle sue dimissioni, usando un timbro non fedele, non essendo credibili le deposizioni testimoniali dei soggetti ascoltati, in quanto le stesse erano contraddittorie e de relato. Ha proposto impugnazione l’interessato, il quale contesta la ricostruzione del Tribunale. Osserva questa Corte che il ricorso è fondato. In primo luogo il Tribunale non spiega perché le dichiarazioni rilasciate dal teste Scianca, circa il possesso del timbro in capo al Rossi – dichiarazioni del tutto coincidenti con quelle del teste Francescucci -non siano credibili, non potendo a questo proposito valere la circostanza che in un primo momento lo Scianca aveva rilasciato dichiarazioni dal tenore diverso. In secondo luogo il Tribunale omette di considerare che è stata prodotta una dichiarazione sottoscritta da parte di tutti i giocatori interessati, giocatori che espressamente evidenziano che l’accordo propedeutico allo svincolo stesso, era stato preso dal Rossi nonché dal Vice Presidente della Società Scianca, alla presenza altresì dell’accompagnatore Ufficiale della squadra Francescucci. Questo elemento appare dirimente della questione in quanto il Rossi ha - usando per altro un timbro cedutogli dalla Società, in costanza di poteri- dato corso agli accordi già presi. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Rossi Romolo, annulla la sanzione dell’inibizione inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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