F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. GYMNASTIC STUDIO CA5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GYMNASTIC STUDIO CA5/CITTÀ DI PALIANO CALCIO A 5 DEL 19.12.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 282 dell’11.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. GYMNASTIC STUDIO CA5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GYMNASTIC STUDIO CA5/CITTÀ DI PALIANO CALCIO A 5 DEL 19.12.2015 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 282 dell’11.3.2016) Con atto, spedito in data 25.3.2016, la società A.S.D. Gymnastic Studio Futsal proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 272 del 4.3.2016 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato accolto il reclamo, proposto dalla Società A.S.D. Città di Paliano avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, con conseguente irrogazione, nei confronti della ricorrente, della punizione della perdita della gara del Campionato di Calcio a 5, Serie C1, A.S.D. Gymnastic Studio Futsal/A.S.D. Città di Paliano del 19.12.2015 con il punteggio 0-6. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. ed, in particolare, quella di cui alla lett. e) della prefata norma, espressamente invocata dal ricorrente. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte Federale di Appello…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che l’art. 395, n. 4 c.p.c. “non è applicabile, ove il fatto invocato sia stato ben conosciuto dal giudice d’appello, che sul punto si sia specificamente pronunciato” (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 2.9.2002, n. 4399). Orbene, nel caso che ci occupa, la doglianza, formulata dal ricorrente si riferisce ad un fatto, o meglio alla correttezza di un atto (autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale Lazio allo svolgimento dell’attività agonistica da parte del calciatore, Vittorio Bianchi) che la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio della L.N.D. ha preso, espressamente, in considerazione e che ha, quindi, tenuto in debito conto ai fini della propria decisione. Peraltro, lo stesso ricorrente risulta cosciente della manifesta insussistenza, nel caso che ci occupa, del presupposto revocatorio di cui all’art. 39, lett. e) C.G.S. atteso che lo stesso ha chiesto, in via subordinata, l’applicazione di “una sanzione minima o comunque inferiore a quella massima della perdita della gara”, formulando, al proposito, ulteriori motivi di ricorso che nulla hanno a che fare con il rimedio straordinario della revocazione; una richiesta, quest’ultima, che rende palese come il ricorso in epigrafe risulti finalizzato ad ottenere da questa Corte un inammissibile terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art 39 C.G.S., proposto dalla società A.S.D. Gymnastic Studio CA5 di Fondi (Latina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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