F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. ORCEANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIOVINETTI GIANLUCA, PER VIOLAZIONE EX ART. 1 BIS, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMI 3 E 6 C.G.S.; – INIBIZIONE PER 60 GIORNI AL SIG. GRAZIOLI DANILO, PER VIOLAZIONE EX ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22, COMMI 3 E 6 C.G.S. E 61, COMMA 1 DELLE N.O.I.F.; – AMMENDA DI € 700,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ A.S.D. ORCEANA CALCIO EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8958/282 PF 15 16 AA/AC DELL’1.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lombardia – Com. Uff. n. 54 del 24.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CFA del 07 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CFA del 26 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. ORCEANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIOVINETTI GIANLUCA, PER VIOLAZIONE EX ART. 1 BIS, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMI 3 E 6 C.G.S.; - INIBIZIONE PER 60 GIORNI AL SIG. GRAZIOLI DANILO, PER VIOLAZIONE EX ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22, COMMI 3 E 6 C.G.S. E 61, COMMA 1 DELLE N.O.I.F.; - AMMENDA DI € 700,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ A.S.D. ORCEANA CALCIO EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8958/282 PF 15 16 AA/AC DELL’1.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lombardia - Com. Uff. n. 54 del 24.3.2016) La società A.S.D. Orceana Calcio, il calciatore della medesima Giovinetti Gianluca e il suo dirigente accompagnatore Grazioli Danilo, come rappresentati e assistiti, hanno proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 24.03.2016, con la quale sono state inflitte, a seguito di deferimento disposto dalla Procura Federale in data 01.03.2016, le seguenti sanzioni: Al Calciatore Giovinetti Gianluca: n. 2 giornate di squalifica per violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 22, comma 3 e 6, C.G.S. per aver partecipato, nelle file della A.S.D. Orceana Calcio, a quattro gare del campionato di eccellenza, nonostante fosse stato precedentemente squalificato per un turno per recidiva in ammonizione e, quindi, in posizione irregolare: Al Dirigente Grazioli Danilo: 60 giorni di inibizione per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 3 e 6, C.G.S. e art. 61, comma 1, N.O.I.F. per avere sottoscritto le distinte delle quattro gare sopra indicate, nelle quali era inserito il calciatore Giovinetti Gianluca in posizione irregolare; Alla società A.S.D. Orceana Calcio: ammenda di € 700,00 e 3 punti di penalizzazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. I fatti e il procedimento Giovinetti Gianluca, calciatore della società A.S.D. Orceana Calcio, nella gara di ritorno di Play Out Orsa Trismoka/Orceana del 10.5.2015 (ultima gara disputata dalla società Orceana nella stagione 2014/2015) del Campionato di Eccellenza, Girone C, è stato squalificato per 1 gara (recidiva in ammonizione), come da Com. Uff. n. 68 del 13.5.2015 del Comitato regionale Lombardia. Siffatta sanzione, residuo della passata stagione, doveva perciò essere scontata nella corrente stagione sportiva. Nel corso dell’attuale stagione agonistica, dopo la partita Orceana-Bedizzolese del 27.09.2015 (4° di Campionato di Eccellenza, Girone C, del Comitato Regionale Lombardia), quest’ultima ha presentato regolare reclamo, sostenendo che la società avversaria aveva violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto aveva fatto partecipare il calciatore Giovinetti Gianluca in posizione irregolare, che, non aveva mai scontato la squalifica, chiedendo, pertanto, l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della controparte. Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 1.10.2015 il G.S.T. ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito appunto del reclamo presentato da parte della società Bedizzolese. Con il Com. Uff. n. 23 del 08.10.2015 il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Bedizzolese, ha accertato la posizione irregolare del calciatore Giovinetti, ritenendo di non poter accogliere le deduzioni difensive secondo cui occorre tenere conto dell’affidamento ingenerato nella società dal Com. Uff. n. 5 del 23.7.2015, ove, nella parte relativa al calciatore Giovinetti, nella colonna “da scontare” (allegato Exel), non risultava alcuna citazione (vuota). La società, in altri termini, sarebbe stata indotta a ritenere che il giocatore non dovesse scontare alcuna giornata di squalifica nell’anno calcistico in corso. A tal fine, la stessa inviava le due pagine di cui alla tabella excel riportante al n. 999 il nominativo del calciatore Giovinetti dove effettivamente nella colonna “da scontare” (ultima colonna) non risultava nulla chiedendo che tali documenti venissero tenuti in considerazione nel procedimento in atto. Il Giudice Sportivo territorialmente competente, tuttavia, come si diceva, non ha accolto le suddette considerazioni, evidenziando che il Comitato Regionale Lombardia, con Com. Uff. n. 9 del 27.8.2015, ha chiarito in modo inequivoco che i provvedimenti riportati nel citato file excel, pubblicato in allegato al Com. Uff. n. 5 del 23.7.2015, sono puramente indicativi e che in proposito fanno fede i provvedimenti erogati dagli organi di disciplina nei relativi Com. Uff. (nel caso di specie, dunque, il Com. Uff. n. 68 del 13.5.2015). E’ del tutto evidente, prosegue il Giudice Sportivo, che la presenza del nominativo del calciatore nella citata tabella excel, vuole indicare l’esistenza di sanzioni residue da scontare. Diversamente argomentando, infatti, non avrebbe senso alcuno includere in quell’elenco il nominativo di calciatori. Quindi, anche se nella colonna K (denominata “da scontare”) relativa al calciatore non vi è riportato nulla, ciò non significherebbe, secondo il giudice di prime cure, che la sanzione sia stata scontata e nemmeno significa che eventuale errore giustifichi la società nell’utilizzo del calciatore. Ciò sia per quanto su riportato in ordine al Com. Uff. n. 9, sia perché leggendo la tabella risulta chiaro che la colonna k “da scontare” si riferisce evidentemente ai casi di calciatori sanzionati e che nel corso della passata stagione hanno già scontato alcune giornate di squalifica. Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Orceana ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto il quale vi ha preso parte indossando la maglia n° 8. Risulta che tale calciatore venne ammonito nella gara di ritorno di Play Out Orsa Trismoka/Orceana del 10.5.2015 (ultima gara giocata dalla società Orceana nella scorsa stagione, come detto) e squalificato per una gara, per recidività in ammonizione, come da Com. Uff. n. 68 del 13.5.2015 del CRL. Squalifica ancora, appunto, non scontata, con la conseguenza dell’irregolare impiego del calciatore nella gara di cui trattasi. Alla luce di quanto sopra esposto il GST nel trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza, ha inflitto, alla società Orceana Calcio, la sanzione della perdita della partita per 0-3, oltre quella dell’ammenda di € 100,00, al calciatore Giovinetti Gianluca, la squalifica per una (ulteriore) giornata ed al dirigente Grazioli Danilo, l’inibizione per mesi uno. Il Deferimento La Procura Federale ha provveduto ad accertare se anche nelle precedenti partite della stagione in corso lo stesso giocatore fosse stato impiegato. Dalle risultanze acquisite è emerso che il calciatore Giovinetti Gianluca ha disputato le gare del Campionato di Eccellenza, Girone C, del C.R. Lombardia, Darfo Boario – Orceana Calcio del 06.09.2015, Orceana Calcio – Aurora Travagliato del 13.09.2015, Castellana Castelgoffredo/Orceana Calco del 20.09.2015, in posizione irregolare, perché gravato da un turno di squalifica di cui al Com. Uff. n. 68 del 13.03.2015, inflitta in relazione alla gara Orsa Trismoka – Orceana Calcio del 10.05.2015, e non scontata. Di conseguenza è emersa anche la responsabilità del Dirigente della società Orceana Calcio, sig. Grazioli Danilo, per aver sottoscritto in tutte le gare in parola le distinte con indicato il nominativo del calciatore Giovinetti in posizione irregolare. La Procura Federale ha, quindi, provveduto alla incolpazione di: 1) Giovinetti Gianluca (calciatore società Orceana Calcio), per violazione ex art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 22, comma 3 e 6 C.G.S. per aver partecipato, nelle file della medesima, a tre gare del Campionato di Eccellenza, Girone C, del C.R. Lombardia, nonostante fosse stato precedentemente squalificato per un turno per recidiva in ammonizione e quindi in posizione irregolare; 2) Grazioli Danilo (Dirigente accompagnatore società Orceana calcio), per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 3 e 6 C.G.S. e art. 61, comma 1, N.O.I.F. per avere sottoscritto le distinte delle tre gare sopra indicate nelle quali era inserito il calciatore Giovinetti Gianluca in posizione irregolare e per averne consentito la partecipazione; 3) A.S.D. Orceana Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati ai sensi dell’art.4 comma 2, C.G.S.. Pertanto, anche in considerazione del fatto che alcuna deduzione difensiva è stata fornita nei termini indicati, la Procura Federale ha deferito i soggetti sopra indicati al Tribunale Federale Territoriale. Alla seduta fissata innanzi al Tribunale Federale Territoriale, nessuno dei deferiti compariva. Il rappresentante della Procura chiedeva di applicare le seguenti sanzioni: -a carico del calciatore Giovinetti Gianluca, due giornate di squalifica; -a carico di Grazioli Danilo, 60 giorni di inibizione; -a carico della società A.S.D. Orceana Calcio, € 700,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (Eccellenza - gir. C) Stagione Sportiva 2015/2016. Il T.F.T. riteneva documentalmente provati i fatti di cui al deferimento, giudicando equo infliggere le sanzioni nei termini richiesti dalla Procura Federale. Il reclamo La società A.S.D. Orceana Calcio, anche a nome dei soggetti deferiti (Giovinetti e Grazioli) lamenta, anzitutto, l’irrituale convocazione, da parte del Tribunale territoriale, per la seduta del 17.03.2016. Gli art. 30, comma 11, e 41, comma 3, C.G.S. stabiliscono, in relazione ai procedimenti disciplinari che “il termine per comparire innanzi all’Organo di Giustizia Sportiva non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione”. L’avviso di convocazione era stato trasmesso agli odierni reclamanti in data 08.03.2016 e, quindi, senza il rispetto del suddetto termine a comparire, nemmeno in ipotesi, mai assunta che “…. è facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà per giusti motivi…”. Nel merito, parte ricorrente deduce che la statuizione gravata risulta affetta da erronea e falsa interpretazione delle risultanze processuali. L’Organo di prime cure avrebbe operato valutazioni non condivisibili degli elementi probatori acquisiti al giudizio, che per contro avrebbero dovuto e devono comportare il rigetto del deferimento. Secondo la prospettazione difensiva della reclamante il GS non ha considerato che il calciatore Giovinetti non rientrava fra i soggetti che avrebbero dovuto scontare giornate di squalifica in quanto espressamente e singolarmente indicati nell’allegato al Com. Uff. n. 5 del 23.07.2015 del C.R.L.. Lo stesso, pertanto, ha giocato le gare di cui trattasi in posizione regolare. Conclude, infine, la ricorrente evidenziando che non può revocarsi in dubbio la tenuità, ai fini sanzionatori, delle condotte oltre che l’assoluta buona fede dei deferiti in relazione ai comportamenti loro ascritti. Chiede, pertanto, la reclamante: in via preliminare, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio all’Organo che ha emesso la decisione per l’esame del merito, e il conseguente proscioglimento dei deferiti; in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate nella misura ritenuta di giustizia, in quanto non commisurate alla fattispecie e in aperto contrasto con precedente pronuncia resa in fattispecie identica (allega, a tal proposito, stralcio del Com. Uff. n. 44 dell’11.02.2016). Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 7.4.2016 sono comparsi l’avv. Avagliano, per la Procura federale e l’avv. Ghirardi per parte reclamante. Il rappresentante della Procura federale, nel rimettersi alla decisione della Corte in ordine alla eccezione preliminare sollevata in ricorso, ha chiesto, nel merito, respingersi il ricorso. Il difensore della reclamante ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione preliminare di nullità della decisione di primo grado per violazione del termine a comparire, richiamando, nel merito, il contenuto del ricorso. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti Motivi L’eccezione preliminare svolta dalla reclamante è fondata. Recita la disposizione di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S.: «Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione disciplinare ‐ ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi». Orbene, dalle risultanze agli atti l’avviso di convocazione per la seduta del 17.3.2016 risulta essere stato trasmesso in data 8.3.2016, senza che nello stesso fosse, peraltro, specificata alcuna ragione di abbreviazione dei termini. Pertanto, visto l’art. 37, comma 4, ult. periodo, C.G.S. («Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito»), annulla la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso LND-Comitato regionale Lombardia, per l’esame del merito. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Orceana Calcio di Orzinuovi (Brescia), annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunate Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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