F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 10. RICORSO S.S.D. REAL RIETI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 3.000, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL RIETI/MONTESILVANO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 99 del 12.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
10. RICORSO S.S.D. REAL RIETI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 3.000, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL RIETI/MONTESILVANO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 99 del 12.10.2015)
La società Real Rieti S.r.l. Calcio a Cinque, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione relativa alla gara del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie A dell’11.10.2015, adottata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque e pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 12.10.2015. Si legge nel referto arbitrale, “propri sostenitori per tutta la durata dell’incontro rivolgevano alla terna arbitrale reiterate ingiurie e minacce. In particolare tale condotta veniva reiterata nei confronti del cronometrista Ufficiale, la postazione del quale ubicata a ridosso della rete di recinzione veniva circondata da numerosi di detti sostenitori. Poco prima del termine dell’incontro uno dei citati sostenitori colpiva violentemente al capo con un corpo contundente il predetto Ufficiale di gara, procurandogli forte e persistente dolore, tale da costringerlo successivamente e recarsi presso il locale nosocomio per gli accertamenti del caso. Perché a fine gara persona non identificata qualificatasi come il Presidente della Società penetrava indebitamente nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale tenendo nei confronti degli Ufficiali di gara un atteggiamento gravemente irriguardoso”. Con la suddetta delibera è stata, dunque, Il Giudice di prime cure viste le risultanze degli atti ufficiali ha comminato alla società Real Rieti la sanzione della disputa di n. 2 gare a porte chiuse e l’ammenda multa di € 3.000,00 con obbligo di rimborsare le spese mediche occorse ed occorrende se richieste e documentate. La Società reclamante, nella proposta di impugnazione, nulla correttamente eccepisce sui fatti accaduti chiarendo che il referto arbitrale corrisponde a verità e assicurando il rimborso di eventuali spese mediche sostenute. Tuttavia, minimizza l’entità del danno fisico procurato al cronometrista, sostenendo che il colpo allo stesso è stato inflitto non con un corpo contundente, bensì di un semplice giaccone, evidenziando che lo stesso si è recato al nosocomio con la propria autovettura, senza alcun problema. Evidenzia, inoltre, la reclamante, come la stessa sia stata nel corso degli anni un esempio di correttezza e lealtà e, a tal fine, specifica che negli ultimi otto anni di nazionale non si è verificato alcun incidente, né sono stati inflitti provvedimenti disciplinari da parte di Giudice Sportivo. Chiede, dunque, la Real Rieti S.r.l. Calcio a Cinque, dichiarare sì la responsabilità ascritta alla stessa in ordine ai fatti riferiti in referto, ma alla luce di una rivalutazione dell’entità degli stessi, «molto più lieve di quanto riportato», che possa condurre ad una «forte riduzione delle sanzioni inflitte». All’esito della camera di consiglio del 22.10.2015 la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Pacifici e correttamente non contestati dalla reclamante appaiono i fatti del procedimento. Questi sono, peraltro, meritevoli di ferma censura, oltre che gravi. Plurime, poi, le condotte meritevoli di sanzione: oltre, infatti, al comportamento del pubblico, meglio precisato in atti, tenuto nel corso dell’intera durata della gara, vi è l’aggressione al cronometrista e, ancora, l’accesso negli spogliatoi dei direttori di gara da parte di soggetto qualificatosi come il presidente che, peraltro, non solo ha usato toni non cordiali, urlando, inveendo contro gli arbitri e contestando il loro operato, ma si è anche rilevato poco interessato (preoccupato) degli eventuali danni riportati dal cronometrista allorché questi sono stati allo stesso asserito presidente rappresentati. Per queste ragioni, la Corte ritiene del tutto congrua la sanzione, individuata dal Giudice Sportivo, della disputa di 2 gare a porte chiuse, mentre ritiene di poter ridurre la sola sanzione dell’ammenda, alla luce, in specie, dell’assenza di precedenti in capo alla società. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Real Rieti di Rieti, riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00. Conferma per il resto la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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