F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 11. RICORSO CALC. SCIANNAME’ CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/CITTÀ DI FOLIGNO 1928 DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
11. RICORSO CALC. SCIANNAME’ CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/CITTÀ DI FOLIGNO 1928 DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone E, Gavorrano/Città di Foligno 1928 svoltasi il 4.10.2015, comminava a carico del calciatore Sciannamè Claudio la sanzione della squalifica di quattro gare effettive “per avere, a gioco fermo, afferrato per il collo un calciatore avversario rivolgendogli espressioni minacciose”. Nel ricorso avverso la suddetta decisione, lo Sciannamè - premesso che i fatti si sono svolti nel contesto di un parapiglia che ha coinvolto più atleti provocato dal comportamento di un calciatore della squadra avversaria e premesso che il referto arbitrale appare generico quanto all’asserita pronuncia di frasi minacciose - chiede conclusivamente la riduzione della squalifica a 2 giornate (in via principale) e a 3 giornate (in via subordinata) Il ricorso va parzialmente accolto. Ritiene anzitutto questo giudice che il gesto del reclamante, intervenuto a gioco fermo e quindi al di fuori di un’azione o fase di gioco, sia comunque censurabile e soggetto a sanzione, siccome dettato non (come asserito in udienza dal difensore dello Sciannamè) dalla mera volontà di allontanare l’avversario, bensì da intenzionalità aggressiva in danno di quest’ultimo. D’altro canto, la genericità della refertazione arbitrale (confermata verbalmente dallo stesso Direttore di gara, appositamente interpellato sul punto in udienza) in quanto non dettagliata né specifica circa le frasi o parole delle minacce pronunciate, non consente al Collegio di percepire l’esatta intensità della violazione commessa. Quanto sopra induce il Collegio stesso a considerare, in definitiva, che la gravità del complessivo comportamento del reclamante sia equamente commisurabile all’irrogazione della sanzione di 3 anziché 4 giornate, in applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Sciannamè Claudio, riduce la sanzione della squalifica inflitta al ricorrente a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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