F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, CARPI/BRESCIA DEL 12.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 20 del 16.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, CARPI/BRESCIA DEL 12.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 20 del 16.09.2015) La società Brescia Calcio, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione-delibera gara campionato Nazionale Under 17 Carpi/Brescia del 12.9.2015, adottata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C.. pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 16.9.2015, con la quale è stata inflitta alla Società proponente la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 per aver, secondo il referto arbitrale, sostituito due calciatori (al 32° del s.t.) dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti diversi della gara. Il Giudice di prime cure, visto l’art 11 del Regolamento del Campionato che impone il limite di sette sostituzioni previste in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo, ha ritenuto che dette sostituzioni, ai sensi dell’art.17 comma 4 C.G.S, abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, ed ha pertanto, comminato alla società reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Secondo la società reclamante nel referto arbitrale è stata erroneamente attribuita alla medesima una sostituzione di due giocatori in due momenti diversi della gara (minuto 23° s.t. esce n.9 Brosio entra n.18 Colosio – minuto 28° s.t. esce n.11 Cartella entra n:15 Guerrini), mentre, a dire del Brescia, le sostituzioni menzionate sarebbero avvenute in un unico momento e, segnatamente, al minuto 23° del s.t., con, tra l’altro, nominativi e numeri diversi da quelli riportati in referto. A suffragare l’ipotesi avanzata la ricorrente produce documentazione fotografica e immagini televisive, nonché prova documentale estratta dal sito della Società Carpi da cui si evince che nel comunicato relativo alla gara disputata nulla viene eccepito in ordine cambi effettuati dalla Brescia Calcio, in quanto eseguiti regolarmente in tre soli momenti della gara e non quattro, come refertato dal Direttore di gara. Chiede, dunque, la società Brescia Calcio, l’adozione di ogni opportuno provvedimento che, in riforma della decisione impugnata, ripristini, confermandolo, il risultato della gara così come maturato in campo (vittoria per 3-0 della Società Brescia Calcio S.p.A.), instando, in via istruttoria, affinché sia richiesto agli Ufficiali di gara l’invio di un supplemento di rapporto e/o perché sia disposta la loro convocazione al fine meglio e compiutamente chiarire quanto verificatosi. Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 14.10.2015 è comparso l’avv. Antonio Ghirardi, difensore della Brescia Calcio S.p.A., che, illustrate le ragioni del ricorso, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni scritte già nello stesso rassegnate. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha ritenuto sussistere sufficienti ed idonei elementi per disporre un approfondimento istruttorio. In particolare con propria ordinanza comunicata anche alla reclamante, ha chiesto supplemento di referto al direttore di gara, segnatamente, in ordine ad un possibile errore nella trascrizione del minuto in cui sono avvenute le sostituzioni oggetto di reclamo, assegnando termine fino al 19 ottobre e fissando per il prosieguo della discussione la seduta del 22 ottobre. Nei termini assegnati è ritualmente pervenuto il richiesto chiarimento da parte del direttore di gara. Alla seduta del 22.10.2015 è comparso L’avv. Antonio Ghirardi che, depositato ricorso notificato al Carpi, ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso medesimo. Dichiarata chiusa l’istruttoria ed esauritasi la discussione la Corte si è ritirata in camera di consiglio all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio è emerso come nel caso di specie possa essersi effettivamente verificato l’errore di trascrizione, lamentato dall’appellante, delle annotazioni delle sostituzioni dei calciatori avvenute nel corso della gara. Qualora, infatti, le due sostituzioni oggetto di reclamo fossero effettivamente avvenute simultaneamente al minuto 23° del s.t. e non al 28° del s.t., il relativo errore di annotazione avrebbe, poi, generato il “surplus” dei momenti in cui tali sostituzioni potevano essere effettuate. Circostanza, questa, peraltro, non contestata dalla società avversaria che nel comunicato interno non ha eccepito alcuna anomalia nelle sostituzioni avvenute appunto in tre momenti diversi. In tale ottica, il supplemento trasmesso dal direttore di gara consente di chiarire, in modo definitivo i momenti esatti delle sostituzioni, anche se rimane qualche discrepanza in ordine alla numerazione dei calciatori (11° s.t. esce 3 e non il 2 – 23° esce 9 entra 17 e non il 18). L’arbitro ha, in tal ottica, infatti, precisato che si è trattato di un mero refuso nelle annotazioni delle sostituzioni che ha, poi, ha indotto lo stesso all’errore materiale nella refertazione successiva. Per questi motivi la C.S.A., visto il supplemento dell’arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio di Brescia, ed in riforma dell’impugnata decisione, annulla la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 inflitta al Brescia Calcio e per l’effetto, ripristina il risultato (Carpi 0 - Brescia 3) acquisito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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