F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, U.C. SAMPDORIA/U.S. ALESSANDRIA CALCIO DEL 27.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28/Campionati Giovanili del 29.09.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, U.C. SAMPDORIA/U.S. ALESSANDRIA CALCIO DEL 27.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28/Campionati Giovanili del 29.09.2015)
La società U.C. Sampdoria S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione-delibera adottata dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 29.9.2015, con la quale è stata inflitta alla Società proponente la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3 per aver, secondo il referto arbitrale, sostituito al minuto 21° del s.t. un giocatore dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti diversi della gara. Il Giudice di prime cure visto l’art 11 del Regolamento del Campionato che impone il limite di sette sostituzioni previste in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo, ha ritenuto che la suddetta sostituzione, ai sensi dell’art.17 comma 4 C.G.S, abbia influito sul regolare svolgimento della gara ed ha, pertanto comminato alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato dio 0-3. La Società reclamante lamenta che nel referto arbitrale è stata erroneamente attribuita alla U.C. Sampdoria una sostituzione al minuto 13 del s.t. del giocatore Dinelli Michele (n.3) con il calciatore Botteghin Federico (n.15), sostituzione che, invece non sarebbe mai avvenuta. Anzi la società afferma che quest’ultimo non è mai entrato in campo per tutto lo svolgimento della gara. Si chiarisce, in tale ottica, nel ricorso, come sia stata la stessa U.S. Alessandria a sostituire al minuto 13 del s.t. il calciatore Nota Andrea (n.18 e non 15) con il giocatore Aramini Marco (n.3). A suffragare tali affermazioni la ricorrente produce supporto visivo (riprese televisive della partita convertite su supporto digitale), nonché dichiarazione epistolare della U.S. Alessandria Calcio 1912 da cui si evince chiaramente che dalle annotazioni dei tecnici e dirigenti della stessa Società le 3 sostituzioni della Sampdoria sono avvenute in tre momenti e non quattro, come refertato dal direttore di gara. Alla luce di quanto sopra esposto la Società ricorrente chiede di accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la mancata violazione da parte della U.C. Sampdoria S.p.A. dell’Art.11 del Regolamento del Campionato (Com. Uff. n.11 del 7.9.2015), e per l’effetto, annullare la decisione-delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 29.9.2015, con riferimento alla gara U.C. Sampdoria/U.S. Alessandria Calcio 1912 del 27.9.2015, con la quale è stata inflitta alla Società proponente la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3 Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 14.10.2015 è comparso l’avv. Zuccheretti, difensore della U.C. Sampdoria s.p.a., unitamente al dirigente settore giovanile Dott. Carlo Vitalini Sacconi. Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha ritenuto sussistere sufficienti ed idonei elementi per disporre un approfondimento istruttorio. In particolare con propria ordinanza comunicata anche alla reclamante, ha chiesto supplemento di referto al direttore di gara, segnatamente, in ordine ad un possibile refuso od errore nella trascrizione delle sostituzioni sopra indicate, assegnando termine fino al 19 ottobre e fissando per il proseguo della discussione la seduta del 22 ottobre. Nei termini assegnati è ritualmente pervenuto il richiesto chiarimento da parte del direttore di gara. Alla seduta del 22.10.2015 è comparso il dirigente dott. Carlo Vitalini Sacconi, che ha concluso per l’accoglimento del reclamo. La Corte si è, quindi, ritirata in camera di consiglio all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Dalle risultanza documentali acquisite al giudizio è subito emerso come nel caso di specie possa essersi verificato il refuso o errore di trascrizione lamentato dalla società reclamante. Infatti, oltre a non essere chiaro il minuto della sostituzione da parte della soc. Alessandria (non è chiaramente leggibile il minuto nel referto: 13 o 18), sembrava ricavarsi che i calciatori sostituiti in tale lasso di tempo fossero calciatori dell’U.S. Alessandria e non della U.C. Sampdoria. In tal senso deponeva anche la concomitanza tra il minuto in cui è avvenuta la sostituzione e i numeri dei calciatori. Ulteriore conferma di tale evenienza, poteva, poi, desumersi dalla asserita sostituzione dei giocatori dell’U.C. Alessandria al minuto 13 o presunto del s.t. (Nota Andrea e Aramini Marco), non registrata nel referto arbitrale. Questi elementi hanno, dunque, indotto la Corte a disporre un supplemento istruttorio. In tale ottica, il supplemento trasmesso dal direttore di gara consente di chiarire, in modo certo e definitivo, che le censure mosse in sede di ricorso sono effettivamente fondate. L’arbitro ha, a tal riguardo, infatti, precisato che si è trattato di un mero refuso nelle annotazioni delle sostituzioni che ha, poi, indotto lo stesso all’errore materiale nella refertazione successiva. Per questi motivi la C.S.A., visto il supplemento dell’arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova, accertata l’insussistenza della contestata violazione dell’art. 11 del Regolamento del Campionato Nazionale U.17, annulla la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, inflitta all’U.C. Sampdoria, e per l’effetto, ripristina il risultato (Sampdoria 0 – Alessandria 2) acquisito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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