F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015) Nel corso della gara del Campionato di Serie D Isola Liri/Potenza, disputata il 10.10.2015, uno sparuto gruppo di sostenitori locali, composto da circa 15 persone, prima profferiva espressioni offensive e minacciose contro uno dei due assistenti arbitrali e quindi lo colpiva con sputi nonchè con una monetina da 10 centesimi e con due piccoli sassi senza procurargli danno alcuno. Per l'accaduto il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva all'Isola Liri la sanzione della squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e l'ammenda di € 2.000,00 (Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015). Contro tale decisione ha proposto appello a questa Corte il sodalizio punito evidenziando l'assoluta mancanza di precedenti a suo carico, assumendo come le azioni addebitatele non fossero di particolare gravità e non avessero comportato conseguenza alcuna e chiedendo, pertanto, un pronunciato sanzionatorio meno afflittivo e più aderente all'entità dei fatti. L'appello ha un suo fondamento e può essere in parte accolto. Ed invero come si evince dallo stesso referto in atti l'infrazione, vuoi per il limitato numero dei partecipanti, vuoi per la mancanza di pericolosità degli oggetti lanciati, pur conservando un'apprezzabile valenza disciplinare, non è tale da giustificare la pesante sanzione disposta in prima istanza; questo collegio, quindi, è dell'avviso che sia necessaria una valutazione differente per cui ritiene di annullare il provvedimento di squalifica per 1 giornata del campo, sostituendolo con la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 con diffida. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola Liri (Frosinone), in riforma della decisione impugnata, annulla la squalifica del campo e determina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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